Dallo spazio minimo individuale del detenuto in cella (3 mq) bisogna detrarre quello occupato dal letto
Cassazione Penale, Sez. I, 30 ottobre 2017 (ud. 19 ottobre 2017), n. 49793
Presidente Carcano, Relatore Vannucci
Per la sezione Diritto Penitenziario, segnaliamo la pronuncia con cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
– «per spazio minimo individuale del detenuto in cella va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto occupante la cella ed idonea al movimento: con conseguente necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto»;
– «nel caso di sussistenza della forte presunzione di trattamento degradante del detenuto, costituito dall’essere stato costui ristretto in stanza di detenzione in cui lo spazio per il suo movimento sia stato inferiore ai 3 mq., per il superamento di tale presunzione occorre considerare, unitariamente, la brevità della permanenza in cella in tale condizione, l’esistenza di sufficiente libertà di circolazione fuori dalla cella, l’esistenza di adeguata offerta di attività da svolgersi fuori della cella, le buone condizioni complessive dell’istituto di detenzione, l’assenza di altri aspetti negativi del trattamento penitenziario quanto a condizioni igieniche e servizi forniti».