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41bis e permessi di necessità: il “carcere duro” non può impedire al detenuto di essere presente alla nascita del figlio

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 20 ottobre 2017 (ud. 26 maggio 2017), n. 48424
Presidente Di Tomassi, Relatore Sandrini

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta per delineare ulteriormente i delicati “confini” dei diritti e delle facoltà dei detenuti in regime di 41bis.

In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto dal recluso in regime di “carcere duro” avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessità ex art. 30 ord. pen., emesso dal Magistrato di Sorveglianza a fronte della richiesta del reclamante di poter presenziare alla nascita del figlio, concepito mediante fecondazione assistita.

Tale richiesta era stata avanzata in considerazione della particolare natura del permesso in parola che, lungi dal costituire un qualsivoglia beneficio penitenziario, rappresenta piuttosto un rimedio eccezionale, volto a consentire a qualunque detenuto di poter fronteggiare eventi familiari di particolare gravità; donde l’operatività del medesimo anche nell’ambito della particolare disciplina riservata al circuito detentivo speciale.

E tuttavia, a fronte del reclamo proposto, il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva concluso emettendo un’ordinanza di rigetto; e ciò, per la (tanto) semplice (quanto, per vero, discutibile) ragione che la nascita di un figlio non costituirebbe un evento irripetibile, idoneo a integrare il requisito della “particolare gravità”, espressamente richiesto dall’art. 30 ord.pen.

Del resto, aveva proseguito il Tribunale di Sorveglianza, ben avrebbe potuto il detenuto incontrare sia il figlio neonato, sia la moglie, in sede di colloqui visivi presso l’istituto penitenziario di appartenenza, senza di fatto subire, dalla sua mancata partecipazione al parto, un effettivo nocumento.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il detenuto reclamante, lamentando la violazione dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del permesso di necessità, e, nello specifico, rilevando come la concedibilità del medesimo, lungi dall’esaurirsi in una valutazione oggettiva circa il carattere negativo o “naturalisticamente” irripetibile dell’evento familiare di volta in volta in essere, richieda, invece, una più accurata analisi in ordine ai risvolti che tale evento potrebbe assumere nella vita del richiedente.

Orbene, proprio tale necessaria “rilettura” dell’art. 30 ord. pen. ha condotto la Cassazione ad accogliere il ricorso del detenuto, con rinvio per il riesame della questione al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

In prima battuta, la Suprema Corte ha ritenuto di dover dare continuità alla più recente esegesi della disposizione in oggetto, in forza della quale la “particolare gravità dell’evento” familiare, indispensabile per la concessione del permesso di necessità, richiede di accertare l’effettiva capacità dell’evento stesso – “da intendersi nella sua accezione di fatto storico specifico e ben individuato – di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico”.

Conseguentemente, con l’espressione “evento di particolare gravità” deve, in generale, intendersi qualunque accadimento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, “sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell’esperienza umana della detenzione carceraria”.

Tale interpretazione, ha proseguito la Corte di Cassazione, pare, del reso, l’unica “costituzionalmente orientata”, in considerazione della “rilevantissima incidenza” che il contatto con i familiari ed il ruolo della famiglia assumono sull’effettiva realizzabilità delle esigenze costituzionali di rieducazione del condannato e di umanizzazione della pena.

In forza di tutte le argomentazioni in questa sede riassunte, pertanto, la Cassazione ha ritenuto di non poter condividere la motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza nell’ordinanza oggetto di gravame: invero, “l’affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la nascita di un figlio non costituisce, per il genitore, un evento (necessariamente) irripetibile potrebbe anche apparire fondata dal punto di vista strettamente naturalistico, ma non è condivisibile sotto il profilo – che assume rilevanza dirimente agli effetti della valutazione da compiersi ex art. 30 ord.pen. – della sua concreta incidenza sull’esperienza umana del genitore interessato, per il quale la nascita di ciascun figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nella sua esperienza di vita”.

Ove ciò non bastasse, ha aggiunto la Suprema Corte, l’intensità emotiva che normalmente caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della conseguente preoccupazione per la salute tanto della madre quanto del bambino, costituiscono elementi tali da integrare, ex se, quei caratteri di eccezionalità e di inusualità che concretizzano la particolare gravità dell’evento familiare richiesta dall’art. 30 ord. pen.

Da qui, l’accoglimento del ricorso con rinvio per il riesame della questione ad esso sottesa.

Trattasi, a parere di chi scrive, di una pronuncia essenziale per i principi, non solo (e non tanto) giuridici, quanto umanistici di cui si fa portatrice e che pare destinata, d’ora innanzi, a costituire l’ulteriore tassello di un percorso ermeneutico e legislativo (si pensi alle proposte di riforma dello stesso art. 30 ord. pen., volte ad eliminare proprio il requisito della “particolare gravità”) in continuo divenire che ha, quale centro d’interessi, il detenuto e, quale fine cui tendere, la tutela dei diritti e delle facoltà a questi riferibili in quanto (prima di tutto) essere umano.

A fronte di tali conclusioni, tuttavia, pare doveroso evidenziare che la pronuncia in commento ha lasciato un sapore “amaro” per chi, personalmente, ne ha “subito” gli effetti (ormai tardivi): invero, essendo nel frattempo decorsi i “termini” di tempo “naturalisticamente” a disposizione del detenuto per poter beneficiare del permesso richiesto, è assai probabile che il medesimo non abbia comunque potuto, suo malgrado, assistere alla nascita del figlio.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Amerio, 41bis e permessi di necessità: il “carcere duro” non può impedire al detenuto di essere presente alla nascita del figlio, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11