L’inammissibilità del mero sospetto come criterio di legittimazione delle perquisizioni di polizia. Sollevata questione di costituzionalità dell’art. 191 c.p.p.
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Lecce, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 3 ottobre 2017
Dott. Stefano Sernia
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Lecce, con ampia motivazione, solleva la questione di costituzionalità dell’art. 191 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 13, 14 e 117 Cost. (quanto a quest’ultima norma, con riferimento ai principi di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), «nella parte in cui non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla p.g. fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività».
In estrema sintesi, secondo il giudice salentino non appare conforme al dettato costituzionale l’orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario che ammette la legittimità del sequestro conseguente ad una perquisizione illegittima, e la sua piena utilizzabilità probatoria, come nell’ipotesi in cui le forze di polizia, ai sensi degli artt.41 TULPS o 103 d.P.R. 309/1990, provvedano all’esecuzione di perquisizioni in forza di notizie di reato inutilizzabili, come è nel caso in cui si faccia uso di una fonte anonima, o confidenziale.
Il giudice salentino intende richiamare l’applicazione dei poteri delle forze dell’ordine riconosciuti, nella fattispecie, dall’art.103 d.P.R. 309/1990, nell’alveo garantistico delineato dal Legislatore costituente con gli artt. 13 e 14 Cost., volendo ancorare l’iniziativa di polizia ad un dato fattuale verificabile. Insomma, l’esercizio del potere di perquisizione deve essere motivato da qualcosa in più del mero sospetto, solo in tempi antichi «elevato a categoria giuridica di tale rilievo che ogni inchiesta poteva muovere da esso per poi sviluppare le sue trame secondo le soluzioni suggerite dal potere» [Sorrentino, Storia del processo penale. Dall’Ordalia all’Inquisizione, Soveria Mannelli, 1999, 163].
La differenza sostanziale tra il sospetto e l’indizio sta che il primo si presenta privo di qualsiasi referente di fatto, essendo sufficiente l’illazione o la mera presunzione, mentre il secondo deve vestire di elementi presi dalla realtà empirica. Da ciò, deve essere onere delle forze di polizia – secondo il GUP leccese – indicare i dati concreti che hanno giustificato la perquisizione, che ha portato al successivo sequestro, così consentendo al giudice di poter verificare l’effettiva ricorrenza dei presupposti dell’esercizio dei poteri di perquisizione eccezionalmente assegnati alla polizia giudiziaria dalla norma speciale, nonché in ordine alla stessa attendibilità della notizia di reato che condusse alla perquisizione.
Un’esigenza di verifica non richiesta dal diritto vivente, come ampiamente indicato dal giudice salentino, che, dunque, ha imposto l’incidente di costituzionalità.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Stea, L’inammissibilità del mero sospetto come criterio di legittimazione delle perquisizioni di polizia. Sollevata questione di costituzionalità dell’art. 191 c.p.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11