Sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento emesso all’esito del procedimento di esecuzione (art. 666 c. 7 c.p.p.)
Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 22 novembre 2017
Presidente Estensore Vignera
Segnaliamo il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino con cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
– sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento emesso all’esito del procedimento di esecuzione (art. 666, comma 7, c.p.p.) il giudice può provvedere de plano e senza contraddittorio (Cod. proc. pen., art. 666).
– la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’istanza di misure alternative presentata ai sensi dell’art. 656, comma 6, c.p.p. comporta ex art. 656, comma 8, c.p.p. la revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione immediatamente ed indipendentemente dall’impugnazione del provvedimento del tribunale di sorveglianza, la cui esecuzione non è suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p. Ccod. proc. pen., artt. 656, 666).