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Sulla possibilità di proporre revisione nei confronti delle sentenze che, dichiarando l’estinzione del reato, abbiano confermato le statuizioni civili

Cassazione Penale, Sez. II, 28 novembre 2017 (ud. 25 ottobre 2017), n. 53678
Presidente Fumu, Relatore Geppino Rago

Si segnala la pronuncia con cui la seconda sezione della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della possibilità di sottoporre a revisione le sentenze che, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, abbiano confermato le statuizioni civili a carico del prosciolto.

Sul punto sussiste un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo, maggioritario, orientamento, la revisione non sarebbe ammissibile in quanto tale istituto è configurato dal codice di rito come un mezzo di impugnazione straordinario preordinato al “proscioglimento” della persona già condannata in via definitiva; presupposto indefettibile per esperire il rimedio straordinario della revisione sarebbe, dunque, l’esistenza di una sentenza di condanna o di un decreto penale di condanna ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e non, quindi, di una sentenza di proscioglimento.

Secondo un orientamento minoritario (sostenuto dalla sola sentenza Sez. V, 3 ottobre 2016, n. 46707, ricorrente Panizzi), la revisione sarebbe ammissibile in quanto nella locuzione “condannato” dovrebbe rientrare anche colui il quale si sia visto dichiarare il reato estinto per prescrizione ma, al tempo stesso, sia stato condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Con la pronuncia in oggetto, la Corte ha aderito al primo degli orientamenti citati, affermando il principio secondo cui «ai sensi dell’art. 6 CEDU per sentenza di condanna deve intendersi ogni  provvedimento con il quale il giudice, al di là del nomen iurìs, nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura punitiva e deterrente, e non meramente riparatoria o preventiva. Di conseguenza, non è suscettibile di revisione la sentenza di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili, in quanto la condanna al risarcimento del danno, avente natura riparatoria, non può essere considerata sanzione punitiva e, quindi, latamente “penale”».

Redazione Giurisprudenza Penale

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