Colpa di organizzazione e ‘modelli 231’: fra prevenzione e colpevolezza (Tesi di laurea)
Prof. Relatore: Roberto Bartoli
Ateneo: Università degli studi di Firenze
Anno accademico: 2016-2017
L’introduzione nell’ordinamento italiano della responsabilità c.d. ‘amministrativa’ (rectius penale) degli enti, ad opera del decreto legislativo n. 231 del 2001, ha da subito impegnato la dottrina e la giurisprudenza nel tentativo di dare coerenza ad un sistema che, per la sua natura punitiva, deve, da una parte, confrontarsi con i principi costituzionali, ma che, dall’altra, non deve disattendere le esigenze di prevenzione e repressione che ne hanno determinato l’introduzione.
In questo panorama, i due formanti suddetti si sono divisi sul tipo di interpretazione da dare alla disciplina del decreto; divisione che ha riguardato in primo luogo il ruolo da assegnare alla colpa d’organizzazione, introdotta agli artt. 6 e 7 del decreto (relativi ai criteri d’imputazione soggettiva); in secondo luogo, tale contrasto può essere ricondotto alla natura da assegnare all’illecito dell’ente: se illecito di rischio (concezione maggiormente rispondente a esigenze di prevenzione) o illecito colposo d’evento (concezione più rispondente ai principi costituzionali di matrice penale).
Il presente lavoro, dopo un capitolo introduttivo finalizzato a contestualizzare il sistema italiano di responsabilità degli enti, si propone di analizzare il concetto di colpa organizzativa e di interrogarsi su quale possa essere il suo ruolo nell’ambito del ‘sistema 231’, attraverso la previsione dei modelli di organizzazione e gestione introdotti nei suddetti articoli.
Si proseguirà quindi nell’esposizione di quelli che si ritiene possano essere i caratteri e i requisiti di un modello organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ed, infine, nell’analisi del giudizio sull’adeguatezza degli stessi ad opera dell’autorità giudiziaria nel ‘diritto vivente’, anche attraverso l’esame di un caso concreto (il ‘caso Impregilo’), nel quale le corti di merito e la Suprema Corte di Cassazione si sono fortemente divise sui temi in oggetto.