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Causa di non punibilità del pagamento del debito tributario: inammissibile la prima questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 c. 3 d. lgs. 74/2000

Corte Costituzionale, Ordinanza, 6 dicembre 2017 (ud. 8 novembre 2017), n. 256
Presidente Grossi, Redattore Coraggio

Segnaliamo il deposito della ordinanza n. 256 della Corte Costituzionale, emessa nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 3 d. lgs. 74/2000 (come sostituito dall’art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158) promosso dal Tribunale di Treviso (Giudice Vettoruzzo) con ordinanza del 23 febbraio 2016.

Art. 13 d. lgs. 74/2000 (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario)
1.  I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
2.  I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3.  Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Come è noto, l’art. 13 c. 3 d.lgs. 74/2000 era stato censurato «nella parte in cui prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il Giudice di “prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi” e non consente invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione».

La Corte Costituzoinale, considerato: i) che tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum, il che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, comporta l’inammissibilità della questione ; ii) che, peraltro, in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, l’intervento sollecitato a questa Corte si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse opzioni che rispondono a differenti possibili modulazioni del bilanciamento degli interessi in gioco, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, salvo il limite della non irragionevolezza; iii) che, la questione sollevata è, quindi, da reputarsi inammissibile anche per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità legislativa, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità, ha dichiarato inammissibile la questione.

Sullo stesso tema, come già anticipato su questa Rivista, il Tribunale di Treviso ha poi sollevato una seconda questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 15 maggio 2017 (v. l’articolo di G. Della Volpe, La (seconda) questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 c. 3 d. lgs. 74/2000: tra esigenze di coerenza dell’ordinamento e attuazione del principio di sussidiarietà della pena, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11).

Redazione Giurisprudenza Penale

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