Frode informatica e utilizzo indebito di carte di credito: variabili interpretative
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12 – ISSN 2499-846X
Il panorama giurisprudenziale non si presenta omogeneo rispetto alla condotta di chi, ottenuti i dati relativi ad una carta di credito, indebitamente li utilizzi non essendone titolare, come metodo di pagamento al fine di trarne profitto.
Il fatto, invero, potrebbe ritenersi ascrivibile, da un lato, al reato di frode informatica, di cui al 640 ter c.p., e dall’altro lato, alla disciplina penale prevista per l’indebito utilizzo di carte di credito o pagamento, originariamente regolata dall’art. 12 del D.L. 143/1991 ed ora disciplinata dall’art. 55 co. 9 del d.lgs. 231/2007.
Il dibattito interpretativo attorno alle due norme non sembra aver trovato una soluzione unitaria, piuttosto, si è recentemente arricchito di nuove sollecitazioni giurisprudenziali. La questione ruota attorno all’identificazione di un elemento specializzante; in altre parole, si discute se l’indebito utilizzo del mezzo di pagamento elettronico potrebbe costituire un’ipotesi particolare, rispetto alla generica condotta di intervento senza diritto sui dati, prevista dall’art. 640 ter c.p. o, se invece, l’elemento normativo dell’utilizzazione fraudolenta di un sistema informatico costituisce il presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di una carta di credito.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Falduti, Frode informatica e utilizzo indebito di carte di credito: variabili interpretative, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12 – ISSN 2499-846X