Il finalismo rieducativo del tempo nella sospensione condizionale della pena: dubbi di costituzionalità tra forma e sostanza
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Lecce, Ordinanza, 21 novembre 2017
Giudice Dott. Malagnino
Nel contributo si analizza il provvedimento con cui il Tribunale di Lecce ha sollevato un’interessante questione di legittimità costituzionale relativa alla irrevocabilità della dichiarazione di estinzione del reato ex artt. 676 c.p.p. e 167 c.p. (estinzione del reato nel caso di sospensione condizionale della pena) nel caso in cui, successivamente alla declaratoria, emerga prova dell’avvenuta commissione di reati nel periodo da parte dell’interessato.
In particolare, è sollevata questione «per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., relativa all’art. 676 c.p.p., nella sua comune e dominante interpretazione giurisprudenziale secondo cui la declaratoria di estinzione del reato ivi prevista è sempre irrevocabile, anche nelle ipotesi fondate sul mancato rilievo della commissione di reati in un dato periodo (quali quelle indicate negli artt. 167 c.p. e 445, II co., c.p.p.) in cui, successivamente alla declaratoria predetta, sopravvenga il positivo accertamento dell’avvenuta commissione di reati nel periodo da parte dell’interessato».
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Metrangolo, Il finalismo rieducativo del tempo nella sospensione condizionale della pena: dubbi di costituzionalità tra forma e sostanza, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12