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Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 D.Lgs. 159/2011): sono necessari contatti e frequentazioni con soggetti pregiudicati

Cassazione Penale, Sez. I, 24 novembre 2017 (ud. 10 ottobre 2017), n. 53403
Presidente Bonito, Relatore Cairo

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione, prima sezione penale, si è pronunciata in merito alla sussistenza della norma incriminatrice di cui all’art. 75 D. Lgs. 6-9-2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Il tema affrontato dai giudici di legittimità attiene, in particolare, al divieto di frequentare o associarsi a determinate persone (nel caso di specie pregiudicati) con riferimento al quale la Corte ha ribadito che, in considerazione del significato letterale delle espressioni usate, ai fini della sussistenza del reato è richiesta una abitualità o una serialità nei comportamenti, dovendosi pertanto escludere che la violazione sia integrata da un fatto episodico unico (nel caso di specie due soli incontri con soggetto pregiudicato).

Nonostante in alcune sentenze di legittimità si siano ritenuti sufficienti anche due soli incontri con un soggetto pregiudicato – si legge nella sentenza – si deve preferire un diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui è imprescindibile una reiterazione delle condotte: la abitualità che caratterizza il fatto tipico – precisa la Corte – non coincide, infatti, con una frequentazione occasionale o episodica, ma richiede una ripetitività che dia conto di un modus comportamentale caratterizzato da plurimi, stabili contatti e da frequentazioni con soggetti pregiudicati.

Redazione Giurisprudenza Penale

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