Il Ministero, ricorrente contro provvedimenti del Tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter O.P., non può essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità
Come avevamo anticipato, con ordinanza numero 37793, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se il Ministero della Giustizia, ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter legge n. 354 del 1975, debba essere condannato al pagamento delle spese processuali ed eventualmente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nel caso di rigetto o d’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.».
L’udienza davanti alle Sezioni Unite si è tenuta il 21 dicembre 2017 e la soluzione fornita è la seguente: negativa.
Pubblicheremo le motivazioni della pronuncia non appena verranno depositate.