Blue whale: non è configurabile il tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi, pur se contenenti l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli
Cassazione Penale, Sez. V, 22 dicembre 2017 (ud. 23 novembre 2017), n. 57503
Presidente Palla, Relatore Pistorelli
Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla configurabilità del delitto di istigazione al suicidio commessa nell’ambito della pratica nota come Blue Whale Challenge.
Al ricorrente – indagato per i reati di istigazione al suicidio e adescamento di minori – veniva contestato di aver inviato dei messaggi idonei a determinare al suicidio il destinatario (un soggetto minorenne), il quale non aveva poi tentato il suicidio, ma si era procurato delle lesioni non gravi.
Art. 580 c.p. – Istigazione o aiuto al suicidio
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.
I giudici di legittimità hanno affermato che non è configurabile il tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici nell’ambito di tale pratica, pur se contenenti l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli.
La fattispecie in questione – si legge nella decisione – «punisce l’istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. L’ambito di tipicità disegnato dal legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale, ma anche dell’istigazione accolta cui non consegua la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall’esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, però, solo lesioni lievi o lievissime».
«La soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell’evento meno grave impone quindi – conclude la Corte – di escludere la punibilità del tentativo dato che, per l’appunto, non è punibile neppure il più grave fatto dell’istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve».
Al tempo stesso, i giudici di legittimità hanno comunque ritenuto inquadrabile la condotta nell’ambito della fattispecie di adescamento di minorenni, di cui all’art. 609-undecies c.p., rigettando perciò il ricorso del ricorrente.