ARTICOLIDIRITTO PENALE

Infortuni sul lavoro: scorretta esecuzione delle mansioni lavorative, sfere di rischio e inammissibilità di forme di responsabilità da posizione

Tribunale di Ivrea, ud. 5 ottobre 2017, n. 822
Giudice dott.ssa Stoppini

I fatti qui contestati possono essere così brevemente descritti: all’odierno imputato – qui imputato in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di una Società avente organizzazione complessa –  veniva contestato il delitto di lesioni personali per aver colposamente cagionato un’ustione di terzo grado alla gamba sinistra di un dipendente addetto alla linea di tempra, per non aver impedito che il lavoratore venisse a contatto con il liquido contenuto nelle vasche della linea di tempra, non dotando i coperchi di apposite cerniere di protezione, così da assicurare che il riparo fosse stabilmente posizionato e non vi fosse il pericolo di scivolamento.

Secondo la ricostruzione della Procura, a causa di tale omissione, il coperchio di protezione sarebbe stato solamente appoggiato alla vasca senza adeguati sistemi di protezione e il lavoratore – intento a svolgere i lavori di pulizia delle vasche – sarebbe caduto nella vasca (che conteneva liquido a 200 gradi) a causa dello scivolamento del coperchio nella fase della salita e/o discesa dell’operaio stesso.

Le risultanze emerse in sede dibattimentale ribaltano tuttavia la ricostruzione dell’infortunio prospettata dalla Procura.

Attraverso una puntuale descrizione della dinamica dell’evento, la sentenza esclude che l’infortunio possa esser stato causato dallo scivolamento del coperchio durante la fase di salita del lavoratore.

Al contrario, il Tribunale riconosce che l’evento sembra riconducibile allo scorretto posizionamento del coperchio; in particolare, il lavoratore (o un suo collega) non avrebbe posizionato correttamente il coperchio nell’area di pertinenza e, non essendosi reso conto della presenza di uno spazio lasciato libero, avrebbe inavvertitamente inserito il piede, venendo a contatto con il liquido ad alta temperatura presente nella vasca.

In altre parole, siamo di fronte a una condotta negligente dell’infortunato, senza che la Società abbia omesso di dotare i coperchi delle dovute cerniere di protezione. D’altro canto, rimane comunque da verificare se la negligente condotta dell’infortunato sia di per sé sufficiente ad esonerare da responsabilità penale l’odierno imputato oppure se sia comunque ricompresa nella gestione della sfera di rischio assegnata all’odierno imputato.

Il Tribunale piemontese esclude categoricamente tale seconda ipotesi.

Richiamandosi ai più recenti orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 22606), si legge infatti che “ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo“. (p. 4).

In sostanza, il Tribunale esclude che un’imprudente (oltre che scorretta) esecuzione delle mansioni lavorative valga di per sé ad esonerare automaticamente e tout court la responsabilità dell’impresa e del suo management per l’infortunio occorso al lavoratore.

D’altro canto, e si tratta di un principio in linea con la moderna organizzazione dell’impresa, il Tribunale nega che il semplice fatto di rivestire la carica di Amministratore Delegato di una Società avente struttura complessa possa legittimare inammissibili forme di responsabilità penale da posizione che prescindano da una puntuale ed accurata individuazione del garante deputato alla gestione del rischio nelle strutture organizzative complesse.

Infatti, le moderne strutture imprenditoriali si contraddistinguono per la necessaria organizzazione in settori, stabilimenti, zone, con la conseguente ripartizione dei compiti, dei poteri e dei doveri nelle singole unità in cui si articola l’azienda.

Per tali ragioni, la divisione della struttura aziendale non si sottrae al principio di effettività, secondo cui il soggetto responsabile deve essere individuato in base alle mansioni effettivamente esercitate, “con prudente apprezzamento del caso concreto e valutazione non condizionata da aprioristici schematismi” (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 11835).

E ciò in linea con il principio di personalità della responsabilità penale, costituzionalmente sancito dall’art. 27 Cost., che radica la responsabilità penale, nelle organizzazioni complesse, laddove si annida il potere di neutralizzare le fonti del pericolo, ossia in capo ai soggetti che effettivamente abbiano piena signoria sulle dinamiche del rischio all’interno dell’impresa.

In applicazione di tali criteri, nessun rimprovero può esser mosso all’odierno imputato; nel caso de quo, infatti, la Società di cui l’odierno imputato era Legale Rappresentante al momento dei fatti, era organizzata in quattro distinte unità produttive, aventi ciascuna a capo uno o più preposti, i quali erano tenuti a vigilare sul corretto adempimento delle prescrizioni lavorative assegnate ai lavoratori e, per quanto qui rileva, del corretto posizionamento dei coperchi sopra le vasche.