ARTICOLIDIRITTO PENALEMERITO

Reato di omessa dichiarazione: valore probatorio delle indagini bancarie e diritto al silenzio dell’imputato

Tribunale di Bari, ud. 27 marzo 2017, n. 17
Giudice dott.ssa Cistulli

La sentenza che qui si allega affronta il delicato tema del valore probatorio delle presunzioni tributarie (nella specie, delle indagini bancarie) in relazione all’accertamento dei reati di cui al D.Lgs. 74/2000.

In particolare, ai due imputati (in qualità di Legali Rappresentanti di una Società a responsabilità limitata) la Procura contestava il delitto di omessa dichiarazione I.V.A. ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, in relazione agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, i cui importi evasi, in assenza di qualsivoglia documentazione contabile e fiscale, erano stati determinati sulla scorta delle indagini bancarie condotte dalla Guardia di Finanza sui conti intestati alla Società e ai due imputati.

Ciò posto, l’attenzione del Tribunale si focalizza sulla possibilità di provare in sede penale il reddito della società esclusivamente sulla scorta di dati bancari, quali presunzioni legali ex art. 32 D.P.R. 600/1973.

E, in particolare, se “l’assenza di giustificazioni da parte del contribuente invitato al contraddittorio ed il suo silenzio in sede dibattimentale” possano “attribuire ai dati bancari il connotato della gravità, precisione e concordanza, tali da renderli idonei a sostenere da soli, sotto il profilo probatorio, l’accertamento compiuto” (cfr. p. 2).

Prendendo spunto dalle indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare, si rinvia a Cass. Pen., Sez. III, 18 aprile 2016, n. 15899, avente ad oggetto una vicenda del tutto sovrapponibile ai fatti qui contestati), il Tribunale precisa subito che “le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa” (p. 3).

E poi prosegue il suo iter argomentativo, curandosi di chiarire sia il valore prettamente indiziario delle indagini tributarie che la loro necessità di trovare ulteriori elementi di riscontro per assurgere  a livello di prova: “in tema di reati tributari, ai fini della prova del reato, il giudice può, dunque, fare legittimamente ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza o dall’ufficio finanziario, anche ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, pur dovendo il proprio esame estendersi a valutare ogni altro eventuale indizio acquisito in quanto l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che detti elementi siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori e, siccome dette presunzioni hanno il valore di un indizio, esse, per assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti” (p. 3).

Nel caso che ci occupa, le presunzioni bancarie non sono in grado di assumere dignità di prova, in quanto non suffragate da oggettivi elementi di riscontro o da altre presunzioni: in sede dibattimentale, non sono infatti emersi in via univoca elementi probatori in grado di ricondurre alla S.r.l. (di cui i due imputati erano Legali Rappresentanti al momento dei fatti qui contestati) le risultanze bancarie (versamenti e prelevamenti) riscontrate dalla Guardia di Finanza in sede di indagini.

In altri termini, si legge, “il versamento di assegni sui conti correnti del (omissis) […] può trovare tante giustificazioni (svolgimento di altra attività imprenditoriale in nero, svolgimento di attività illecite, ecc…)” (p. 3).

Peraltro – e questo è il secondo profilo meritevole di attenzione – gli esiti delle indagini bancarie non possono assumere pieno valore probatorio sol perché l’imputato/indagato si è avvalso del diritto al silenzio sia in sede di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria sia, successivamente, in sede dibattimentale; se, infatti, dal silenzio dell’imputato si potessero costituire o dedurre indizi di colpevolezza a carico dell’indagato/imputato, ciò determinerebbe un’inversione dell’onere della prova ai danni del reo.

E tale conclusione sarebbe in netto contrasto col noto e consolidato principio  “secondo cui non è consentito al giudice desumere dalla rinuncia dell’imputato a rendere l’interrogatorio elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l’onere della prova grava sull’accusa […] La negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinate alcun sovvertimento dell’onere probatorio” (pp. 3-4).