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Liberazione anticipata speciale: nei 2 anni successivi all’entrata in vigore del D.L. 146/2013, il beneficio comporta, anche per i semestri antecedenti a tale data, una detrazione di pena pari a 75 giorni.

Cassazione Penale, Sez. I, 9 gennaio 2018 (ud. 13 settembre 2017), n. 356
Presidente Mazzei, Relatore Rocchi

In tema di liberazione anticipata, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nei due anni successivi all’entrata in vigore del decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, salvo che per i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il beneficio della liberazione anticipata comporta, ove ne siano riconosciute le condizioni (partecipazione all’opera di rieducazione secondo i criteri di cui all’art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000), una detrazione di pena pari, in ogni caso, a settantacinque giorni. Solo se tale beneficio risulti già concesso, a decorrere al 1/1/2010, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni di riduzione della pena, il riconoscimento di una detrazione di ulteriori trenta giorni per ogni singolo semestre è subordinato alla verifica che il condannato abbia continuato, nel corso dell’esecuzione successiva alla fruizione del beneficio, a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione».

Redazione Giurisprudenza Penale

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