Guerre illegali. Il nuovo crimine di aggressione nello statuto della Corte Penale Internazionale
Il 2017 si è concluso senza dubbio con un’importante novità nell’ambiente del diritto penale internazionale e, in prospettiva più ampia, del diritto internazionale pubblico. Nel corso della scorsa assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma, avvenuta fra il 4 e il 14 dicembre 2017, è stato finalmente attivato il cosiddetto “emendamento di Kampala” ossia il nuovo crimine di aggressione. La norma – che nuova non è, in quanto frutto della conferenza di Kampala avvenuta nel 2010 – racchiude il quarto crimine sotto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale oltre a crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.
Nel suo testo originale, il primo comma dell’Articolo 8-bis recita:
“For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations”.
La norma contiene dunque due importanti limitazioni, entrambe di carattere oggettivo. In primo luogo l’autore del crimine deve ricoprire una posizione tale da permettere un effettivo controllo sull’operato politico o militare di uno Stato. Si è voluto infatti evitare di introdurre una responsabilità da posizione. In secondo luogo l’aggressione deve costituire una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite. Sul significato di “manifesto” viene in aiuto l’Allegato III allo Statuto contenente “Understandings regarding the amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of aggression” laddove specifica che è manifesto ogni atto di aggressione che soddisfa allo stesso tempo i tre requisiti di carattere, gravità e portata.
La norma seguita definendo il significato di “act of aggression” come “the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.” Sono di seguito elencate sette condotte che, in conformità con la Risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, si qualificano come atto di aggressione:
- l’invasione o l’attacco da parte di forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o attacco o qualunque annessione, mediante l’uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso;
- il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato o l’impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;
- il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;
- l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree di un altro Stato o contro la sua flotta navale o aerea;
- l’utilizzo delle forze armate di uno Stato che si trovano nel territorio di un altro Stato con l’accordo di quest’ultimo, in violazione delle condizioni stabilite nell’accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell’accordo;
- il fatto che uno Stato permetta che il suo territorio, messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da quest’ultimo per commettere un atto di aggressione contro uno Stato terzo;
- l’invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che compiano atti di forza armata contro un altro Stato di gravità tale da essere equiparabili agli atti sopra citati o che partecipino in modo sostanziale a detti atti.
Ciò che più di altro merita l’attenzione del lettore è, tuttavia, il nuovo Articolo 15-bis che definisce le “regole di ingaggio” della Corte Penale Internazionale con riferimento al crimine di aggressione in caso di esercizio della giurisdizione proprio motu o a seguito di segnalazione da parte di uno Stato membro. La norma prevede che la CPI abbia giurisdizione solo qualora uno Stato membro commetta aggressione contro un altro Stato membro. A ciò si aggiunga che è stato stabilito che la norma sia applicabile solo a quegli Stati membri che hanno effettivamente ratificato gli emendamenti di Kampala, vale a dire 35 (fra cui non compare l’Italia) degli attuali 123 Stati parte. Ad ulteriore limitazione dell’applicabilità del nuovo crimine è stata infine prevista la possibilità per ogni Stato ratificante di dissociarsi dagli emendamenti in ogni momento (cd. clausola di opt-out).
L’Assemblea degli Stati Parte (ASP) si è inoltre pronunciata su un difficile nodo normativo, ossia se la CPI abbia giurisdizione sul cittadino di uno Stato parte che non ha ratificato gli emendamenti di Kampala e non ha esercitato l’opt-out. L’ASP ha confermato che, nel caso di segnalazione da parte di uno Stato membro o esercizio della giurisdizione proprio motu, la CPI non possa attivare la propria giurisdizione su un presunto crimine di aggressione commesso da tale cittadino. La pronuncia ha dunque privilegiato la teoria conservatrice – sostenuta da accademici quali Dapo Akande e Kevin Jon Heller – a discapito di quella liberale – appoggiata da un gruppo di Stati guidati dal Lichtenstein. Secondo Stefan Barriga, rappresentante di quest’ultimo Stato nel seno dell’ASP, tale presa di posizione fa sì che uno Stato membro della CPI che abbia ratificato gli emendamenti di Kampala sia protetto solo se vittima di aggressione da parte di uno degli altri 33 [ora 35, ndr] Stati ratificanti. Si tratterebbe quindi di un regime di opt-in per potenziali aggressori che potrebbero in qualunque momento successivamente dissociarsi dalle nuove norme.
Data la scarsa probabilità che tutte le condizioni elencate dagli articoli 8-bis e 15-bis si verifichino, si prevede che il più plausibile degli scenari veda il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rinviare uno Stato (parte o non parte) di fronte alla CPI. In tal caso non sarà ovviamente possibile esercitare l’opt-out. Si ricorda brevemente che, a norma dell’Articolo 13 lett. b), “il Consiglio di Sicurezza, nell’ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, [può segnalare] al Procuratore una situazione nella quale uno o più […] crimini appaiono essere stati commessi”. Fino ad ora tale circostanza si è verificata solo due volte con le indagini in Libia e Darfur (Sudan).
Come sottolineato da Alex Whiting – già Capo della Prosecution Division della CPI – la ristretta prospettiva di una rapida e concreta “utilizzabilità” della norma rischia di confermare la percezione, ad oggi molto forte, che la CPI si attivi solo contro gli Stati c.d. deboli senza mai sfidare le grandi potenze mondiali. Oltre a ciò, l’evidente asimmetria fra i due regimi di attivazione della giurisdizione – uno per i tre crimini “originali” dello Statuto e l’altro per il nuovo crimine di aggressione – fa sì che la CPI non possa intervenire a fronte di un’aggressione di uno Stato non firmatario ai danni di uno firmatario ma ne abbia invece la facoltà per quanto riguarda i conseguenti crimini di guerra e contro l’umanità commessi nel contesto della medesima situazione. Infine in molti hanno criticato ciò che Kevin Jon Heller definisce “approccio à la carte” dell’Articolo 15-bis, comma 4 laddove ogni Stato membro dello Statuto può ad ogni momento rifiutare la giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione “schermando” in tal modo anche gli atti commessi dai propri cittadini su di un diverso territorio nazionale. Tale approccio, oltre ad essere espressamente previsto dallo Statuto, conferisce in aggiunta un vantaggio meno immediatamente percepibile agli Stati che si dissociano dal nuovo crimine. Difatti, qualora uno Stato non ratificante aggredisca uno Stato ratificante, la CPI non potrà esercitare alcuna giurisdizione mentre potrà, paradossalmente, nel caso contrario.
Bibliografia.
- J. Heller, The Sadly Neutered Crime of Aggression, Opinio Juris, 13 giugno 2010;
- Akande, What Exactly was Agreed in Kampala on the Crime of Aggression?, EJIL Talk! Blog, 21 giugno 2010;
- J. Heller, Opt-Ins and Opt-Outs, Opinio Juris, 21 giugno 2010;
- Akande, The ICC Assembly of States Parties Prepares to Activate the ICC’s Jurisdiction over the Crime of Aggression: But Who Will be Covered by that Jurisdiction?, EJIL Talk! Blog, 26 giugno 2017;
- Barriga, The scope of ICC jurisdiction over the crime of aggression: a different perspective, EJIL Talk! Blog, 29 September 2017;
- Akande, The International Criminal Court Gets Jurisdiction Over the Crime of Aggression, EJIL Talk! Blog, 15 dicembre 2017;
- Whiting, Crime of Aggression Activated at the ICC: Does it Matter?, Just Security, 19 dicembre 2017.