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Revirement della Cassazione: la mancata apposizione della indicazione della persona che presenta l’atto di impugnazione ne comporta la inammissibilità

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 2 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 26 gennaio 2018 (ud. 11 gennaio 2017), n. 3820
Presidente Vecchio, Relatore Tardio

1. Si segnala la pronuncia numero 3820 del 2018, con cui la prima sezione penale si è pronunciata sui requisiti della presentazione dell’impugnazione.

La Corte prende le mosse ricordando come ai sensi dell’art. 582 c.p.p., «salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione». L’art. 583 c.p.p.– relativo alla spedizione dell’impugnazione – prevede che «le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’art. 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione (comma 1). L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (comma 2)».

Da tali disposizioni si ricava – scrivono i giudici – che ai fini di una corretta presentazione dell’impugnazione, è necessaria la prova della osservanza di una serie di adempimenti relativi (anche) alla formale attestazione del deposito e, cioè, della annotazione sull’originale dell’atto, a cura del pubblico ufficiale addetto, del giorno della ricezione e della indicazione (onomastica) della «persona che lo presenta» con la sottoscrizione del pubblico ufficiale.

2. L’omissione di tale adempimento, ad avviso dei giudici, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione (nel caso di specie un ricorso per cassazione), dal momento che l’art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., prevede quale causa di inammissibilità dell’impugnazione proprio la violazione delle disposizioni previste nell’art. 582 c.p.p.

Nell’affermare tale principio, il collegio si è posto in consapevole contrasto con il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell’atto dal soggetto titolare del relativo diritto, ossia quando la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell’atto (v. in tal senso Cass. Pen., Sez. IV, 23/03/2017, n. 28025; Cass. Pen., sez. II, 12/06/2014, n. 40254; Cass. Pen., sez. I, del 05/11/2009, n. 46171; Cass. Pen., sez. V, del 25/09/2006, n. 506; Cass. Pen., sez. II, del 09/10/2002, n. 5505).

Il collegio ha preferito aderire ad un diverso indirizzo secondo cui l’inosservanza della prescrizione, contenuta nell’art. 582 cod. proc. pen., della indicazione della persona che presenta la impugnazione, ne «comporta la inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo tra l’altro onere di chi presenta l’atto […] pretendere e verificare la osservanza della formalità».

Tra le pronunce che hanno aderito a tale orientamento, v. Cass. Pen., sez. VI, 14/04/1998,  n. 1349 in Cass. Pen. 1999, 2593 secondo cui «in materia di appello cautelare, l’art. 310 comma 2 c.p.p. prevede, attraverso il rinvio all’art. 309 comma 4 dello stesso codice, che nell’atto di impugnazione sia apposta, tra l’altro, l’indicazione del soggetto che lo presenta e del pubblico ufficiale che lo riceve. La mancanza di tali attestazioni comporta la inammissibilità della impugnazione, a norma dell’art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p., essendo d’altro canto onere di chi presenta l’atto, per evitare tale conseguenza, di pretendere e verificare l’osservanza di dette formalità».

3. Diversi gli argomenti posti dalla Corte a sostegno di tale interpretazione.

Anzitutto, la Corte confuta l’argomento secondo cui la inammissibilità debba postulare una inosservanza del rito (esclusivamente) addebitabile alla parte impugnante e/o al soggetto incaricato della materiale presentazione dell’atto di impugnazione, con la conseguenza che se ne vuol trarre della esclusione della inammissibilità in difetto di alcuna condotta sanzionabile della parte impugnante.

Immaginiamo il caso – scrivono i giudici – che, per una svista, il pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice a quo, ricevuto l’atto di impugnazione, si limiti a inserirlo nel fascicolo processuale e ometta completamente di attestarne il deposito, siccome prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen.; trascuri di annotarlo sul provvedimento impugnato e neppure lo trascriva nel registro di deposito degli atti di impugnazione presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento; ebbene – e senza alcun dubbio – neppure in tal caso potrebbe ragionevolmente negarsi la inammissibilità della impugnazione per la inosservanza dell’art. 582 cod. proc. pen. là dove l’omissione è imputabile comunque al pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.

In secondo luogo, non avrebbe pregio il rilievo della mancata inclusione della inosservanza dell’art. 584 c. 1 c.p.p. tra quelle che comportano la inammissibilità dell’impugnazione: la discrezionalità del legislatore si è esplicata nel senso di non ricomprendere tra le cause di inammissibilità la violazione dell’art. 584 c.p.p. e di menzionare invece proprio l’art. 582 c.p.p., sicché non avrebbe rilievo la pretesa di escludere dal richiamo la inosservanza della disposizione relativa alla indicazione della persona incaricata della presentazione dell’impugnazione.

Infine – conclude la Corte – si deve tenere in considerazione che il tenore testuale del combinato disposto degli artt. 582 e 591 c.p.p. appare chiaro ed incontrovertibile in tal senso, non potendosi, pertanto, far ricorso al criterio interpretativo “teleologico” che, secondo la giurisprudenza di legittimità, rappresenta soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata della norma qualora questa, sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato.

4. In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «la inosservanza delle disposizioni in ordine alla presentazione dell’atto di impugnazione, compresa quella relativa alla apposizione della indicazione onomastica della persona che lo presenta, comporta la inammissibilità della impugnazione».

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Stampanoni Bassi, Revirement della Cassazione: la mancata apposizione della indicazione della persona che presenta l’atto di impugnazione ne comporta la inammissibilità, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 2