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Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. Pubblicata la Legge 11 gennaio 2018, n. 4.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2018 la Legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.

Per quanto riguarda le modifiche al codice penale, la legge interviene sull’art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.) apportando le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata».

Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, si segnala anzitutto quella di cui all’art. 316 c.p.p., nel quale è stata introdotta un’ipotesi di sequestro conservativo che può essere richiesto anche in fase di indagini preliminari.

All’interno dell’art. 316 c.p.p., dopo il comma 1, è stato infatti inserito il seguente comma:

«1 -bis . Quando procede per il delitto di omicidio com- messo contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è  cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

La legge interviene anche sull’articolo 539, aggiungendo il seguente comma:

«2 -bis . Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

nonché sull’art. 320, aggiungendo, al primo periodo del comma 1, le seguenti parole:

«, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – bis dell’articolo 539».

In tema di gratuito patrocinio, la legge interviene anche sull’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendo il seguente comma:

«4 -quater . I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

La Legge 11 gennaio 2018, n. 4 entrerà in vigore il 16 febbraio 2018.

Redazione Giurisprudenza Penale

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