La Cassazione torna sul doppio binario sanzionatorio e ne riconosce la conformità alla Convenzione EDU
Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza (ud. 22 settembre 2017) 14 febbraio 2018, n. 6993
Presidente Cavallo, Relatore Gai, P.G. Mazzotta
Come noto, nel novembre 2016 la Corte EDU, con la sentenza Grande Camera A e B c/ Norvegia, ha operato un revirement rispetto al proprio precedente orientamento in tema di bis in idem (i.e. violazione dell’art. 4 Prot. 7 alla Convenzione) nei casi previsti da alcuni ordinamenti europei di doppio procedimento e doppia sanzione, amministrativi e penali, per fatti di reato di natura tributaria e finanziaria (la pronuncia è stata indicata da questa Rivista, ivi, e più diffusamente commentata, ivi).
Infatti, sino al 2014, come lucidamente indicato nella celebre sentenza Grande Stevens c/ Italia, la Corte riteneva che la celebrazione di un doppio giudizio, così come l’imposizione di una doppia sanzione, non potessero che costituire una violazione del diritto a non essere giudicati e puniti più volte per lo stesso fatto.
Con la sentenza A e B c/ Norvegia, invece, tale conclusione è stata notevolmente mitigata, avendo la Corte riconosciuto che al ricorrere di alcune precise condizioni, la duplicazione procedimentale e sanzionatoria è invece compatibile con la Convezione.
Segnatamente, il doppio binario è accettabile qualora sia dimostrata la “connessione sostanziale” tra i due procedimenti, dovendo essi perseguire scopi complementari, mostrarsi prevedibili ex ante all’autore della condotta, evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nel raccoglimento e nella valutazione delle prove, ed infine dovendo l’una sanzione, nell’atto di essere determinata ed eseguita, tenere conto dell’altra.
Per un pieno rispetto della Convenzione è anche necessaria la “connessione temporale” fra i due giudizi. Ciò non significa che debbano strettamente essere simultanei, bastando una semplice vicinanza cronologica.
Orbene, il descritto orientamento europeo, peraltro ribadito dalla successiva pronuncia Jóhannesson e a. c. Islanda, è stato subito recepito nella giurisprudenza nazionale (per un commento alla sentenza si veda questa Rivista, ivi).
Nel corso del passato anno, infatti, la Corte di cassazione ha non di rado escluso la violazione dell’art. 4 Prot. 7 alla Convenzione proprio facendo leva sui criteri avanzati dalla Grande Camera EDU (si veda sul punto questa Rivista, ivi e ivi).
La sentenza che più sotto alleghiamo costituisce nientemeno che una successiva conforme a tali pronunce, contribuendo a consolidare gli approdi europei appena visti.
Ad oggi, dunque, la giurisprudenza ad ogni livello, seppur alle condizioni illustrate, saluta positivamente la scelta normativa dello Stato di giudicare e sanzionare più volte lo stesso individuo per lo stesso fatto.
Si ricorda, tuttavia, che risultano ancora pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea alcune cause relative al medesimo tema (cfr. questa Rivista, ivi); questo organo è chiamato ad un vaglio di compatibilità del doppio binario non già alla Convenzione EDU, bensì al diritto UE. L’esito negativo di siffatta valutazione, peraltro auspicato dall’Avvocato generale alla Corte, aprirebbe scenari interessanti quanto incerti di contrasto tra le due Corti sovranazionali, contribuendo ad alimentare un dibattito, quantomai lungi dal trovare definitiva composizione.