Sul concorso tra rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 590 c.p.)
Cassazione Penale, Sez. IV, 8 febbraio 2018 (ud. 19 dicembre 2017), n. 6156
Presidente Blaiotta, Relatore Cappello
Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del concorso di reati tra la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) e le lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 590 c.p.).
Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
In caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia – si legge nella sentenza – il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. Un. n 1235 del 28/10/2010).
E proprio comparando gli elementi costitutivi delle due fattispecie, la Corte ribadisce il principio secondo cui gli elementi costitutivi del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e quelli delle lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica sono tra loro sostanzialmente diversi e, pertanto, l’uno non ricomprende l’altro.
Anzitutto – afferma la Corte – nel reato di lesioni colpose l’elemento soggettivo è costituito appunto dalla colpa, mentre nel reato ex art. 437 cod. pen. è richiesto il dolo, che consiste nella coscienza di non adempiere l’obbligo giuridico di collocare gli impianti.
Inoltre, nello schema legale tipico del primo non è inclusa la condotta costitutiva descritta nella fattispecie legale del secondo e i due reati si differenziano anche per la diversità dell’evento, che nel delitto di cui all’art. 437 cod. pen. è costituito dal comune pericolo di disastro o di un infortunio il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo (ma costituisce, ove si realizzi, circostanza aggravante), mentre nel delitto di cui all’art. 590 cod. pen. l’evento è costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa.