Sezioni Unite: il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 23 febbraio 2018 (ud. 21 dicembre 2017), n. 8914
Presidente Canzio, Relatore De Amicis
Diamo immediata notizia ai lettori del deposito delle motivazioni delle Sezioni Unite sulla questione di diritto relativa alla ammissibilità, a seguito delle modifiche apportate dalla cd. riforma Orlando agli artt. 571 e 613 c.p.p., del ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato.
Con ordinanza numero 51068/2017, era infatti stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari personali».
All’esito dell’udienza tenutasi il 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «Negativa. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
Il 23 febbraio sono state depositate le motivazioni.