Il sostituto processuale del difensore e procuratore speciale non ha la facoltà di costituirsi parte civile: depositate le motivazioni delle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 16 marzo 2018 (ud. 21 dicembre 2017), n. 12213
Presidente Canzio, Relatore Andreazza, P.G. Baldi, Ricorrenti Zucchi e altri
Sono state depositate il 16 marzo 2018 le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione relativa alla legittimazione a costituirsi parte civile del sostituto processuale del difensore munito di procura speciale.
Come avevamo anticipato, con ordinanza numero 49527, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale».
All’udienza del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: «il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione».
Il 16 marzo 2018 sono state depositate le motivazioni.