Sull’impugnazione delle sentenze di assoluzione pronunciate in pubblica udienza, dopo la verifica della regolare della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
Cassazione Penale, Sez. VI, 30 marzo 2018 (ud. 29 gennaio 2018), n. 14740
Presidente Mogini, Relatore Corbo
Con la decisione in esame, la Cassazione si è pronunciata sul regime giuridico concernente l’impugnazione delle sentenze di proscioglimento pronunciate dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti ma «preliminarmente» e «ai sensi dell’art. 129 c.p.p.», in difetto cioè di qualunque dichiarazione di apertura del dibattimento e di un compiuto svolgimento della fase relativa all’ammissione delle prove.
Nei confronti di queste sentenze – si legge nella sentenza – ci si è posti in giurisprudenza il problema di quale sia il regime giuridico delle impugnazioni e, in particolare, se avverso di esse debba essere proposto necessariamente ricorso per cassazione o possa essere invece essere spiegato appello.
Due gli orientamenti presenti all’interno della giurisprudenza di legittimità:
- secondo un primo indirizzo, la sentenza che dichiara l’improcedibilità dell’azione penale o l’estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, qualunque sia il nomen iuris attribuitole dal giudice.
- secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, o perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, o comunque per ragioni di merito, pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale e, pertanto, è inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione ha aderito al secondo orientamento affermando il seguente principio di diritto: «è inappellabile, e quindi esclusivamente ricorribile per cassazione, la sentenza di assoluzione pronunciata in pubblica udienza, dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento».