Lesioni personali derivanti da mobbing: insussistenza del nesso eziologico
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 4 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Busto Arsizio, 23 febbraio 2018 (ud. 24 gennaio 2018), n. 68
Giudice Dott.ssa Rossella Ferrazzi
La sentenza che qui si allega aggiunge nuovi argomenti all’intenso dibattito (si rinvia, senza pretese di esaustività, a Miglio, Mobbing e diritto penale: un difficile connubio?, in questa Rivista, 9 luglio 2017; Alfani, La rilevanza penale delle condotte di mobbing nelle aziende di grandi dimensioni, in Cass. Pen., 2016, f. 1, pp. 213 ss.; Zoli, Sulla rilevanza penale del mobbing: i maltrattamenti sono configurabili anche all’interno di imprese medio-grandi, in www.penalecontemporaneo.it, 28 gennaio 2015; Miglio-Ferri, La rilevanza penale del mobbing nelle imprese di grandi dimensioni, in www.penalecontemporaneo.it, 22 settembre 2013, Parodi, Mobbing e maltrattamenti alla luce della legge n. 172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, in www.penalecontemporaneo,it, 19 novembre 2012; Bartoli, Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia, in www.penalecontemporaneo.it, 28 ottobre 2011) concernente la riconducibilità del fenomeno del mobbing all’interno delle tradizionali categorie del diritto penale sostanziale.
Tuttavia, sinora, l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si era perlopiù focalizzata sull’inquadramento del fenomeno nell’ambito dell’art. 572 c.p. (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 23358; Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2014, n. 49545; Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53416; Cass., Sez. 16 aprile 2013, n. 19760; Cass., Sez. VI, 28.03.2013, n. 28603; Cass., Sez. VI, 28.03.2012, n. 12517; Cass., Sez. VI, 06.02.2009, n. 26594, oppure sussumendo tali condotte nel corpo di fattispecie penali quali l’art. 610 c.p. o addirittura nella struttura del delitto di estorsione ex art. 629 c.p (in tal senso, Trib. Napoli, 1 dicembre 2016, n. 18537; Cass., Sez. II, 14 aprile 2016, n. 18727).
Al contrario, la pronuncia in esame affronta la delicata questione sotto una nuova luce, inquadrando le condotte vessatorie all’interno della fattispecie di lesioni colpose.
In particolare, agli odierni imputati viene contestato il delitto ex art. 590, commi 1 e 3 per aver cagionato a un dipendente lesioni personali gravi consistite in un disturbo dell’adattamento cronico con reazione mista ansioso-depressiva e disturbi somatoformi, per costrittività organizzativa.
Secondo la ricostruzione della Pubblica Accusa, tale patologia sarebbe inquadrabile come malattia professionale e si sarebbe concretata in una serie di sistematici comportamenti ostili finalizzati ad emarginare e a mortificare il dipendente, sino a sfociare in tre licenziamenti ravvicinati nel tempo, tutti dichiarati illegittimi dal Giudice del Lavoro.
Ciò premesso, il Tribunale si occupa in primis di definire i contorni della definizione di mobbing, delineato come “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico […] sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, condotta che si risolve in sistematici e reiterati comportamento ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e/o di persecuzione psicologica da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità” (cfr. p. 7).
Stante tale definizione, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni da condotte mobbizzanti, “sono pertanto rilevanti: – la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato nel tempo, contro il dipendente, con intento vessatorio; – l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; – il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico ed il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; – la prova dell’elemento soggettivo, dunque dell’intento persecutorio del datore di lavoro” (cfr. p. 7).
Nel caso de quo, tuttavia, gli elementi emersi in dibattimento non soddisfano tali requisiti.
In particolare, non esiste prova certa in ordine all’esistenza di una reiterazione prolungata nel tempo delle condotte vessatorie lamentate dalla persona offesa; le risultanze dibattimentali sembrerebbero tutt’al più provare una situazione di forte conflittualità tra la persona offesa e il datore di lavoro, mentre i tre licenziamenti ritenuti illegittimi sarebbero avvenuti in un lasso temporale estremamente limitato nel tempo (circa sei mesi).
Ma anche prescindendo per un attimo da tale rilievo, non vi è alcuna prova in grado di suffragare la sussistenza di un nesso eziologico tra tali condotte e la patologia lamentata dal dipendente.
Nello specifico, l’origine multifattoriale della malattia lamentata dalla persona offesa – peraltro non riconosciuta dall’INAIL come malattia professionale – induce “il giudice […] a valutare tutte le evidenze dotate di valore scientifico, emerse in sede dibattimentale che si pongono in un rapporto di antagonismo probatorio tra di loro, in modo da giungere ad un grado di elevata credibilità razionale in ordine alla ricostruzione del nesso eziologico, non potendosi accontentare di un mero grado di probabilità statistica” (cfr. p. 7-8).
E nel caso concreto, nessun elemento fattuale è stato in grado di dimostrare aldilà di ogni ragionevole dubbio la sussistenza di un nesso causale tra le condotte contestate e l’evento dannoso.
Tale soluzione, è evidente, si pone in piena conformità con i parametri indicati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Franzese, la quale, superando il ricorso alla mera probabilità statistica, ha accolto una nozione c.d. forte di probabilità logica, facente perno su una “forte corroborazione dell’ipotesi” e fondata “sulla affidabilità delle informazione scientifiche utilizzate, sull’evidenza probatoria, disponibile e coerente con l’ipotesi stessa, nonché infine, sulla capacità di resistenza di questa rispetto alle contro-ipotesi” (la sentenza delle Sezioni Unite può essere consultata in Cass. pen., 2003, pp. 1176 ss., con nota di Blaiotta, Con una sentenza storica le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico-deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia altresì ad Angioni, Note sull’imputazione dell’evento colposo con particolare riferimento all’attività medica, in Dolcini-Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1315 ss.)
Alla luce di tali parametri, l’organo giudicante deve ricostruire quanto è accaduto realmente nel singolo evento considerato quale accadimento particolare e irripetibile che non può essere catalogato come un evento tipico che rientra in una classe omogenea di eventi tipici.
Come si può facilmente cogliere, detta ricostruzione non si limita a fare riferimento a generici eventi dannosi, astrattamente tipizzati o addirittura immaginari, ma anzi, il Tribunale si focalizza sulla puntuale ricostruzione e descrizione dell’evento hic et nunc verificatosi, alla luce delle evidenze dibattimentali, le quali, nel caso che ci occupa, non hanno fornito la ragionevole certezza sulla sussistenza del nesso eziologico.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Lesioni personali derivanti da mobbing: insussistenza del nesso eziologico, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 4