ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

Divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c. 3 c.p.) e utilizzo di programmi di file sharing

Cassazione Penale, Sez. III, 26 marzo 2018 (ud. 14 dicembre 2017 ), n. 14001
Presidente Di Nicola, Relatore Socci

In tema di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), si segnala la sentenza con cui è stato ribadito il principio di diritto secondo cui «la sussistenza del reato di cui all’art. 600-ter c.p., comma 3, deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di file sharing che comportino nella rete internet l’acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell’agente di divulgare tale materiale».

Tra gli elementi da cui poter ricavare la volontà di divulgazione da parte del soggetto agente rientrano – si legge nella sentenza – «l’esperienza dell’imputato, la durata nel tempo del possesso di materiale pedopornografico, l’entità numerica del materiale e la condotta, già illecita ex art. 600 quater c.p., connaturata da accorgimenti volti alla difficoltà di individuazione dell’attività».

Tutte queste circostanze – conclude la Corte – devono essere valutate «anche sotto il profilo dell’individuazione del dolo eventuale» in quanto «la detenzione di materiale pedopornografico, scaricato in maniera massiccia, e l’utilizzazione del programma di condivisione automatica di file sharing comporta il concreto e tangibile rischio (accettato dal soggetto agente) della diffusione indiscriminata sulla rete».

Redazione Giurisprudenza Penale

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