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Raggiunta la decima ratifica del Protocollo 16 alla CEDU: entrerà in vigore il 1° agosto 2018.

Si segnala ai lettori che, in data 12 aprile 2018, la Francia ha depositato il decimo strumento di ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo innescando, così, la sua entrata in vigore che, ai sensi dell’art. 8, sarebbe scattata “il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo”.

Come è noto, il Protocollo 16 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo permetterà di introdurre per la Corte di Strasburgo un meccanismo analogo al cd. rinvio pregiudiziale previsto nel sistema della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, consentendo alle Corti supreme di uno Stato parte della Convenzione Europea di sospendere il procedimento interno e chiedere alla Grande Camera un parere sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma convenzionale e sui protocolli addizionali.

Ai sensi dell’articolo 2, sarà un collegio di cinque giudici della Grande Camera a decidere se accogliere la richiesta di parere consultivo e, in caso di rigetto della domanda, il rifiuto dovrà essere motivato. In caso di accoglimento, il parere consultivo dovrà essere motivato ma non sarà, in ogni caso, vincolante.

Il Protocollo 16 entrerà, dunque, in vigore il 1° agosto 2018 nei dieci paesi che, ad oggi, hanno depositato la ratifica, ossia Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Lituania, San Marino, Slovenia e Ucraina.

L’Italia lo ha firmato all’atto dell’apertura della procedura ma non ha ancora depositato lo strumento di ratifica. La nuova disciplina potrà però poi entrare in vigore anche nelle altre Nazioni aderenti alla Convenzione dopo un trimestre dalla ratifica.

Redazione Giurisprudenza Penale

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