Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 che amplia le ipotesi di procedibilità a querela: in vigore del 9 maggio 2018.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018 il Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103”.
Come avevamo anticipato, il Consiglio dei Ministri, nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018, ha infatti approvato un Decreto Legislativo che amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie.
Da segnalare la disposizione transitoria di cui all’art. 12, secondo il quale “per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 9 maggio 2018.