La centralità dell’attività di volontariato nel programma trattamentale in affidamento in prova in caso di revoca, con effetto retroattivo
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. I, 17 aprile 2018 (ud. 8 febbraio 2018), n. 17224
Presidente Casa, Relatore Centofanti
Con la pronuncia n. 17224 del 2018, la Prima Sezione della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di due questioni fondamentali in relazione ai provvedimenti di revoca del Tribunale di Sorveglianza dell’affidamento in prova al servizio sociale. Le due questioni di diritto affrontate – rispettivamente, in ordine di trattazione, la centralità dell’attività di volontariato come prescrizione trattamentale e la portata retroattiva della revoca della misura – riflettono, ancora una volta, l’ampia discrezionalità, prevista per legge, di cui gode il Tribunale di Sorveglianza ai fini della concessione e della revoca delle misure alternative alladetenzione.
Procedendo con ordine, la Cassazione esamina, in primo luogo, l’incidenza della violazione della prescrizione di sottoporsi ad attività di volontariato all’interno del programma di trattamento “di affidamento” alla comunità esterna: secondo i giudici, infatti, non ci sono dubbi circa la centralità (se non l’essenzialità) della prescrizione in esame, ritenuta “parte essenziale” del trattamento rieducativo esterno. Una sua violazione, quindi, può giustificare – a fronte della gravità della condotta – la revoca della misura alternativa, perché con tale omissione il prevenuto dimostra di voler consapevolmente interrompere il “percorso di risocializzazione intrapreso” e di intendere violare quel “rapporto fiduciario” che deve necessariamente sussistere tra il condannato e gli organi preposti al trattamento. Secondo i giudici, inoltre, la violazione della prescrizione in esame renderebbe la prosecuzione del programma, in regime alternativo, “in palese contraddizione con le finalità di recupero sociale della pena” (così, cfr. anche Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 2011, n. 4741).
Ulteriore questione di rilievo viene affrontata dalla Corte, in un secondo passaggio, in relazione alla questione della revoca dell’affidamento e della sua relativa decorrenza. Anche in questo caso, la Corte – ricordando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – precisa come, “in sede di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve espressamente motivare in ordine alla decorrenza della revoca stessa, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico” (cfr., così, Cass. pen., Sez. I, 14 dicembre 2016, n. 19398).
Rientra, quindi, all’interno dei più ampi poteri discrezionali concessi al Tribunale di Sorveglianza, la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), quando “il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l’inesistente adesione al processo rieducativo”, purchè – di fondamentale importanza – tale decisione sia adeguatamente motivata (nel caso di specie, il provvedimento di revoca difettava di una parte motivazionale stringente tanto da essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Sorveglianza).
Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Manca, La centralità dell’attività di volontariato nel programma trattamentale in affidamento in prova in caso di revoca, con effetto retroattivo, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5