41-bis e accesso ai colloqui con i Garanti territoriali: si impone il limite massimo di un incontro al mese, alternativo tra familiari e terzi
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Sorveglianza di Roma, Ordinanza, 20 aprile 2018
Presidente (Estensore) Marco Patarnello
Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha preso una ferma posizione rispetto all’interpretazione della normativa circa l’accesso dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis O.P. ai colloqui con i Garanti territoriali.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza si è soffermato sui due orientamenti interpretativi oggi diffusi nella Magistratura di Sorveglianza: da una parte, infatti, si colloca la posizione (ben espressa nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, di data 21 febbraio 2016), per cui l’accesso ai colloqui con i Garanti territoriali sarebbe sottratto al vincolo normativo, di cui al co. 2-quater lett. b) dell’art. 41-bis O.P., che – come è noto – prevede il limite di un colloquio al mese “da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti …”. Secondo tale impostazione, i due istituti (ossia il colloquio con i familiari e l’incontro con il Garante, seppur territoriale) muovono da logiche completamente differenti e non equiparabili tra loro («sul versante opposto vi è la tesi che muovendo, appunto, dalla radicale differenza e non equiparabilità – logica e normativa – delle esigenze che sottendono i colloqui coi familiari e terzi e quelle che sottendono i colloqui coi Garanti, valorizzando la natura istituzionale e “paragiurisdizionale” dei Garanti territoriali e la circostanza che nell’art. 18 o.p. tali colloqui vengono disciplinati autonomamente da quelli previsti per i familiari e ritenendo che gli artt. 18 e 67 o.p. si riferiscano a qualunque detenuto (compresi quelli in regime differenziato), conclude che i colloqui con i Garanti territoriali dei detenuti in regime differenziato di cui all’art. 41bis non vanno computati in quelli -e dunque non sono alternativi a quelli- svolti coi familiari ed i terzi e non sono soggetti a quelle regole e modalità di svolgimento. Il punto di forza di questa ricostruzione è quello di sanare l’evidente differenza di finalità e di natura che sottende i colloqui coi familiari (o terze persone) e quelli con i Garanti territoriali e che distingue profondamente tali soggetti; nonché quella di ampliare la sfera dei diritti dei detenuti, favorendo un ulteriore e più affinato controllo sul rispetto dei medesimi. Il punto di debolezza, sul piano ermeneutico, è costituito da una certa distanza dal dato letterale e da una scarsa considerazione del principio di specialità»).
Orientamento contrario, peraltro, avallato anche dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, secondo cui, dato che il co. 2-quater lett. b) non menziona in alcun modo la possibilità che i reclusi di cui al 41-bis O.P. possano accedere a colloqui con i Garanti territoriali sta a significare che “i detenuti sottoposti a questo regime possono fare un solo colloquio al mese, con i familiari o con le terze persone, con le modalità e limiti prescritti. In questa prospettiva lo spazio per i colloqui con i Garanti territoriali – ove da intendersi ipotizzabile – è da enucleare in tale ambito e – considerato l’unico colloquio mensile previsto – è inevitabilmente alternativo a quello coi familiari o terze persone ed è disciplinato da quelle modalità. Il punto di forza di questa tesi è il dato testuale della norma e la specialità della normativa inerente questa tipologia di detenuti, nonché la sua ratio fondante, finalizzata ad una limitazione ed un controllo capillare ed estremamente rigoroso dei contatti intrattenuti da questi soggetti eccezionalmente pericolosi e pervasivi”.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha propeso inequivocabilmente per tale secondo orientamento: secondo i giudici il discrimen starebbe proprio nella specialità dell’istituto del 41-bis O.P., nella differente finalità e ratio del regime differenziato.
A ben vedere, però, più che rendere conto delle motivazioni giuridiche che sorreggono la specialità dell’istituto in generale e delle ragioni in forza delle quali si ritiene che il detenuto non possa usufruire nemmeno eccezionalmente dell’incontro con un soggetto terzo, tenuto conto della sua pericolosità soggettiva, il Tribunale di Sorveglianza si è soffermato a lungo sul ruolo e sulle funzioni della figura del Garante territoriale, esprimendo una profonda sfiducia in tale istituto, che non pare fondata su dati oggettivi e concreti, se non da un’eccessiva generalizzazione del tutto immotivata. Ne risulta un’ordinanza intrisa di convinzioni soggettive e personali, che poco hanno a che fare con il diritto e soprattutto con la valutazione del caso concreto (situazione soggettiva del singolo detenuto, rapporti con la criminalità organizzata, infiltrazioni concrete ed oggettive rapportabili alla singola figura di Garante, etc.).
Anche perché, in realtà, ad una valutazione oggettiva e più pertinente della questione, si sarebbe potuto concludere diversamente: la stessa norma di cui al 2-quater lett. b) dell’art. 41-bis O.P. permetterebbe di regolare diversamente l’accesso del Garante territoriale, non necessariamente computato nel colloquio con i familiari, nella misura in cui consente al direttore dell’istituto di regolare incontri con soggetti terzi. Del resto, l’amministrazione penitenziaria aveva consentito in precedenza al detenuto di incontrare il Garante territoriale, prassi che, quindi, risultava conosciuta anche alla stessa direzione.
In ogni caso, volendo far rientrare la disciplina dei colloqui con il Garante territoriale nei stretti limiti dei colloqui con i terzi, questa non incide in alcun modo sul limite di un colloquio al mese con i familiari: tale interpretazione peraltro è oggettiva e testuale. Si consideri, inoltre, che l’art. 16.6. della Circolare DAP del 16 ottobre 2017 è chiara e lineare nel sancire che “i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, possono accedere in istituto per effettuare le visite ex art. 67 O.P:, con possibilità di incontrare detenuti/internati 41-bis. Tali incontri non incidono sulla determinazione del numero dei colloqui cui il detenuto/internato ha diritto ex art. 41-bis, co. 2-quater lett. b)”.
Si ritiene che un’eccessiva generalizzazione – pur sollevando quesiti e preoccupazioni fondati in ordine alla mancanza di uniformità di nomina, gestione e rinnovo degli incarichi (aspetti che, in ogni caso, riguardano plurimi istituti pubblici in merito alla pubblicità, trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione, ma che non possono ricadere comunque sulla compressione dei diritti soggettivi dei cittadini, siano essi anche detenuti) – non possa giustificare una delegittimazione della funzione del Garante territoriale tout court, soprattutto perché tali considerazioni non attengono alla soluzione del caso pratico (né alla tutela dei diritti soggettivi del singolo) e, come ha affermato lo stesso Tribunale, sono valutazioni di competenza esclusiva del legislatore.
Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Manca, 41-bis e accesso ai colloqui con i Garanti territoriali: si impone il limite massimo di un incontro al mese, alternativo tra familiari e terzi, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5