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Rimesse alle Sezioni Unite due questioni sul regime transitorio del D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (modifica del regime di procedibilità per taluni reati)

Cassazione Penale, 16 maggio 2018, provvedimento di assegnazione alle Sezioni Unite

Si segnala il provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 610 comma 2 c.p.p. (sulle “questioni di speciale importanza” tali da far assegnare un ricorso alle Sezioni Unite), sono state rimesse alle Sezioni Unite due questione di diritto relative al recente D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (in vigore dal 9 maggio u.s.) che, come anticipato, ha previsto l’estensione della procedibilità a querela per determinati reati.

Le questioni riguardano, in particolare, l’art. 12 del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela”, secondo cui «il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Ad avviso della Corte di Cassazione, tale disposizione – che, a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2018, si applica anche ai processi che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono pendenti avanti alla Corte di Cassazione – pone alcune problematiche interpretative che meritano di essere affrontate al fine di evitare futuri contrasti giurisprudenziali.

La prima questione riguarda «l’applicabilità della disciplina intertemporale nei procedimenti i cui ricorsi siano affetti da vizi da cui discenda la declaratoria di inammissibilità; ci si chiede, in particolare, se, in presenza di ricorso dell’imputato, valutato in sede di esame preliminare come manifestamente infondato, e fuori dall’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, si debba comunque procedere a verificare l’esistenza di una valida querela o di un atto equipollente e, in assenza della stessa, a dare in ogni caso avviso alla persona offesa ai fini della possibile proposizione, assumendo i provvedimenti conseguenti – in tale secondo caso – solo all’esito della scadenza del termine di legge».

La seconda questione è relativa alla «computabilità o meno del termine di 90 giorni decorrenti dall’avvenuta informazione della persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela ai fini della maturazione del termine di prescrizione del reato».

Il Presidente Aggiunto della Cassazione, dott. Domenico Carcano, ha fissato per la trattazione del ricorso l’udienza del 21 giugno 2018 e il relatore sarà la dott.ssa Vessicchelli.

Redazione Giurisprudenza Penale

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