Sull’operatività della procedura di cui all’art. 12 comma 2 D.lgs. n. 36 del 2018 (in tema di procedibilità a querela) nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile
Cassazione Penale, Sez. II, 23 maggio 2018 (ud. 9 maggio 2018), n. 23077
Presidente Gallo, Relatore Rago
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nuova procedura prevista dall’art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 36 del 2018 (entrato in vigore in data 9 maggio 2018) secondo cui, per i reati in precedenza perseguibili d’ufficio, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto, il pubblico ministero o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela.
Art. 12 D. Lgs. n. 36 del 2018 (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela)
1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
I giudici di legittimità, pronunciando su un ricorso in tema di appropriazione indebita aggravata – reato divenuto perseguibile a querela ex art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2018 – hanno affermato che la procedura di cui all’art. 12 comma 2 non deve essere attivata nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, essendo irrilevante che la stessa non abbia poi presentato le proprie conclusioni, ed il reato sia stato comunque già dichiarato prescritto nel giudizio di merito.