ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte generaleParte speciale

Concorso nel delitto di estorsione: sulla rilevanza della presenza fisica quale circostanza in grado di rafforzare l’effetto intimidatorio della pretesa estorsiva

Cassazione Penale, Sez. II, 25 maggio 2018 (ud. 9 maggio 2018), n. 23084
Presidente Gallo, Relatore Pardo

In tema di concorso di persone nel delitto di estorsione, si segnala la pronuncia con cui la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di “pizzo”, assista alla espressa richiesta e si allontani con l’autore della stessa».

In presenza di tali circostanze – ha precisato la Corte – la condotta «svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell’effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell’esistenza di un gruppo organizzato, sicchè in alcun modo può essere reclamata l’ipotesi della connivenza non punibile».

In senso conforme si veda Sez. II n. 47598/2016 secondo cui «concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di “pizzo”, assista alla espressa richiesta e si allontani con l’autore della stessa» nonché Sez. II n. 50323/2013 secondo cui «in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com