ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

Sulla natura di reato permanente dell’invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)

Cassazione Penale, Sez. II, 8 maggio 2018 (ud. 11 aprile 2018), n. 20132
Presidente Davigo, Relatore Borsellino

In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), si segnala la pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento secondo cui, trattandosi di reato permanente, assume rilievo non solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo.

La nozione di “invasione” – si legge nella decisione – «non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioè, contra ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente “occupazione” deve ritenersi, pertanto, l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione. Ma nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il delitto assume natura permanente, e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. Ne deriva che, finché dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la querela, nel senso che il reato permanente».

Nel ribadire tali principi, la Corte si è posta in consapevole contrasto con un diverso, recente, orientamento secondo cui «in forza del tenore letterale dell’art. 633 c.p. – che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, senza l’autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli o per trarne profitto – il reato in questione si configura come reato istantaneo ad effetti permanenti, sicché la condotta successiva di protrazione dell’occupazione non avrebbe rilevanza».

Tale indirizzo, ad avviso dei giudici di legittimità, non può essere condiviso: occorre, infatti, rilevare che «con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l’evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 c.p., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi; tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perché perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un’attività continua o ininterrotta dell’agente».

Nel caso di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) – conclude la sentenza – «certamente si rende necessaria la condotta attiva dell’autore dell’invasione che continui ad utilizzare il bene altrui» giungendosi, altrimenti, al «risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo».

Redazione Giurisprudenza Penale

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