English for Criminal Justice – Objection, your honour: come tradurre “opposizione” in inglese
Mi occupo oggi della traduzione del termine opposizione di cui all’art. 504 del codice di procedura penale, norma il cui titolo io tradurrei con objections raised in the course of the examination of witnesses (opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni). La regola è piuttosto semplice e afferma che sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame il giudice decide immediatamente e senza formalità particolari.
La traduzione di opposizione è quindi objectione la definizione inglese è illuminante quanto alla sua natura: an objection is a formal protest raised (lett. sollevata) in court during a trial to disallow a witness’s testimony or other evidence which would be in violation of the rules of evidence (che sarebbe in contrasto con disposizioni in materia di prova) or other procedural law. È, infatti, proprio in ambiente anglosassone che lo strumento delle opposizioni è nato e si è sviluppato ampiamente, come strumento necessario per la critica alla condotta tenuta dalla controparte tanto nell’esame diretto (examination-in-chief) che in quello incrociato (cross-examination).
È piuttosto interessante passare il rassegna il catalogo delle opposizioni più diffuse nei manuali di trial advocacy anglo-americani, anche perché per la maggior parte si tratta di opposizioni che trovano un fondamento anche nel diritto positivo italiano. La tradizione statunitense, in particolare, prevede che la formulazione dell’opposizione avvenga attraverso una breve frase che l’avvocato pronuncia alzandosi in piedi e indicando – se possibile – la ragione (ground) a sostegno dell’opposizione. In altre parole, la prassi suggerisce che: objections must be specific and you should state the ground on which you are objecting.
Objection, vague! è l’opposizione tipica qualora la domanda al testimone non si riferisca a fatti determinati (art. 194 co. 3). Nel caso in cui al testimone venga chiesto di rispondere nuovamente alla medesima domanda l’avvocato di controparte potrà obiettare con un secco Objection, repetitious! oppure Objection, asked and answered!. Se la domanda si riferisce a questioni irrilevanti (art. 190 co. 1) la formulazione dell’opposizione sarà Objection, irrelevant!
Nel caso di domanda suggestiva (da tradursi con leading question) rivolta da una parte durante l’esame diretto (e vietata espressamente a norma dell’art. 499 co. 3) l’opposizione viene formalizzata con la frase Objection, counsel is leading the witness oppure semplicemente Objection, leading!
In varie occasioni può accadere che al testimone sia richiesto di riportare quanto affermato da terzi riferendosi quindi, per la conoscenza di taluni fatti, ad altri. È il fenomeno della c.d. testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.) che in Italia come negli USA è spesso legittimo, ma a cui l’avvocato di controparte potrebbe cercare di opporsi con un Objection, hearsay! (lett. opposizione, sentito dire).
Talvolta può accadere che la domanda formulata da una parte implichi l’esistenza di un fatto ancora non provato o su cui il testimone non abbia ancora deposto. Si immagini la domanda: “Quale era il colore dell’auto che stava attraversando il semaforo rosso?”, rivolta ad un teste che non abbia fatto ancora alcun riferimento alla presenza di un semaforo all’incrocio. In tal caso, l’opposizione sarà, Objection, the question assumes facts not in evidence– che significa proprio che la domanda dia per scontato (questa la traduzione di to assume) un fatto non ancora provato.
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