Colpo di scena: Jean-Pierre Bemba Gombo non è più colpevole per i crimini dei suoi soldati. L’assoluzione in appello della Corte Penale Internazionale
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6 – ISSN 2499-846X
Con una sentenza destinata a far parlare di sé nel dibattito dottrinale internazionale, l’8 giugno 2018 la Appeals Chamber della Corte Penale Internazionale (L’Aia, Paesi Bassi) ha ribaltato la sentenza di primo grado che nel 2006 aveva condannato all’unanimità il congolese Jean-Pierre Bemba Gombo per crimini contro l’umanità commessi dalle milizie ai suoi comandi nel corso delle operazioni militari intraprese nella Repubblica Centrafricana tra il 2002 e il 2003. La sentenza d’appello dell’8 giugno 2018 ha assolto Bemba con formula piena, annullando la pena a 18 anni di reclusione determinata con la Sentencing Decision (su cu questa Rivista, ivi).
Dei sei motivi d’appello formulati dalla difesa di Bemba, i giudici di appello hanno limitato il loro scrutinio al secondo ed al terzo motivo, ritenuti determinanti per la decisione, e sono giunti ad una conclusione condivisa dalla maggioranza (formata da tre su cinque giudici del collegio).
1. Il difficile rapporto tra capi d’imputazione e condanna
Con il secondo motivo d’appello, Bemba lamentava che la sentenza di condanna avesse ecceduto l’ambito delle imputazioni in violazione dell’art. 74(2) dello Statuto di Roma, ai sensi del quale la decisione non può estendersi oltre ai fatti e alle circostanze descritte nei capi d’accusa e nei relativi emendamenti. Secondo la difesa, la condanna era in parte basata su imputazioni di singoli crimini di omicidio, stupro e saccheggio avvenuti nei confronti di determinate vittime ed in tempi e luoghi determinati, che non erano state confermate dalla Pre-Trial Chamber.
La Corte d’Appello si è soffermata ad esaminare (i) la portata della sentenza di condanna e (ii) se la sentenza di condanna fosse andata al di là delle imputazioni. Quanto alla prima questione, la Corte d’Appello ha osservato che la sentenza di condanna non contiene alcun riferimento ad un numero, nemmeno approssimativo, di singoli atti criminosi di omicidio, stupro e saccheggio che i giudici di primo hanno ritenuto sussistere. Al contrario, la condanna sembra coprire, potenzialmente, tutti i crimini di tal genere commessi dalle milizie del Movimento Nazionale per la Liberazione del Congo (MLC), in un territorio di oltre 600.000 chilometri quadrati e per un periodo di tempo di oltre quattro mesi e mezzo. La Corte d’appello ha perciò rigettato tale prospettazione generica, restringendo la condanna ai singoli crimini specificatamente elencati dalla Trial Chamber e provati oltre ogni ragionevole dubbio.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 74(2) dello Statuto, la sentenza d’appello ha rilevato che la formulazione dei capi d’accusa contenuta nella Confirmation Decision e nell’atto contenente le imputazioni è troppo generica per essere considerata una descrizione conforme a quella richiesta dalla disposizione statutaria. Inoltre, nonostante allegazioni fattuali più precise relative a specifici crimini fossero state allegate dalla Procura nel corso del procedimento in documenti ausiliari, queste non possono essere considerate quali circostanze descrittive dell’imputazione ai sensi dell’art. 74, integrando piuttosto esse stesse dei capi di imputazione e richiedendo pertanto una modifica alla lista dei capi d’accusa confermati dalla Pre- Trial Chamber. La Corte ha quindi accolto il motivo d’appello, affermando che Bemba non poteva essere condannato per tali singoli crimini, in quanto esorbitanti dall’ambito dell’imputazione.
2. La responsabilità del comando
Con il terzo motivo d’appello Bemba riteneva la sentenza di primo grado erronea nello stabilire che egli avesse, in qualità di comandante, omesso di adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie nell’ambito dei propri poteri, volte ad impedire o reprimere la commissione dei crimini o a devolvere la questione alle autorità competenti per le investigazioni e l’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 28(a)(ii) dello Statuto.
Nel valutare tale doglianza, i giudici di secondo grado hanno isolato molteplici aspetti. In primo luogo, è stata considerata la posizione “remota” del condannato rispetto al luogo ove si svolgevano i fatti criminosi. Secondo la Camera, sarebbe stato opportuno considerare le limitazioni e difficoltà di Bemba nell’investigare e reprimere i crimini asseritamente perpetrati dalle sue truppe, in quanto le stesse si trovavano su suolo straniero. In aggiunta a ciò, in primo grado non si sarebbe valorizzato adeguatamente il fatto che Bemba avesse inviato una lettera alle autorità della Repubblica Centrafricana per informarle dei crimini in corso. Bemba inoltre non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile della mancata esecuzione dei propri ordini o dei risultati insoddisfacenti delle proprie investigazioni. Ancora, egli avrebbe, contrariamente a quanto affermato in primo grado, conferito adeguati poteri disciplinari ai militari suoi sottoposti a capo delle milizie. La dislocazione delle truppe a distanza dai civili non era inoltre da annoverarsi tra le misure ragionevoli e necessarie in suo potere, in quanto tale circostanza era stata allegata dalla Procura in tempi non congrui a soddisfare le esigenze di difesa.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la sentenza d’appello ha accolto il terzo motivo, ritenendo che Bemba non poteva essere condannato in base all’art. 28 dello Statuto per i crimini commessi dai soldati suoi sottoposti.
3. Alcuni degli aspetti più controversi
Come accennato, la sentenza in esame rispecchia solo parzialmente l’orientamento dei giudici dell’Appeals Chamber. Infatti, i giudici Monageng e Hofmanski hanno manifestato dissenso sia rispetto alla motivazione sia quanto al dispositivo della sentenza, mentre il giudice Eboe-Osuji ha concordato con il fulcro della decisione, ritenendo però che la causa avrebbe dovuto essere rinviata alla camera di primo grado affinché si potesse procedere ad una nuova valutazione dei fatti alla luce delle imputazioni circoscritte in appello.
Il punto di attrito tra i giudici che desta forse maggior preoccupazione, per la situazione di incertezza che potrebbe venirsi a creare nello svolgimento della futura attività processuale della Corte, è la definizione dei poteri di sindacato dei giudici d’appello nei confronti della sentenza di primo grado (standard of review). Nel caso in esame, pare che la Corte si sia discostata da una tradizionale deferenza nei confronti della decisione di primo grado, asseritamente per scongiurare errori giudiziari (miscarriage of justice) e a garantire il rispetto della rule of law.
Secondo i giudizi dissenzienti, l’erronea applicazione dello standard of review da parte della camera d’appello, ha portato a conclusioni errate sul piano sostanziale. La sentenza d’appello sarebbe infatti viziata da una lettura erronea della sentenza di primo grado, da un accoglimento acritico delle ragioni della difesa e da una valutazione parziale delle circostanze fattuali e delle prove, del tutto inidonea a giustificare il capovolgimento del giudicato.
Appare evidente che le questioni processuali sollevate nella genesi di questa sentenza siano di fondamentale importanza, in quanto capaci di incidere in maniera definitiva sull’esito del procedimento. Si auspica quindi che la giurisprudenza della Corte, nutrita dal dibattito interno ed accademico, giunga al più presto ad un orientamento condiviso che possa consolidare e rispondere alle esigenze di certezza del diritto.
In conclusione, si ricorda che Bemba è imputato in un altro procedimento avanti alla CPI per offese nei confronti dell’amministrazione della giustizia ai sensi dell’art. 70 dello Statuto di Roma: egli continuerà a rimanere in carcere fintanto che la Trial Chamber VII si sarà pronunciata sull’opportunità di interrompere o meno la sua reclusione.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Carrer, Colpo di scena: Jean-Pierre Bemba Gombo non è più colpevole per i crimini dei suoi soldati. L’assoluzione in appello della Corte Penale Internazionale, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6