ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

La rilevanza penale della cella come luogo aperto al pubblico

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. VI, 7 giugno (ud. 15 maggio) 2018, n. 26028
Presidente Rotundo, Relatore Giordano

L’ossimoro linguistico carcere/luogo aperto non convince la Corte di Cassazione che, con la pronuncia in esame, è tornata nuovamente ad occuparsi della qualifica giuridica del concetto di cella e di altri luoghi penitenziari che sono frequentati (oltre che dai detenuti) da una collettività indeterminata, ma pur sempre circoscritta e qualificata da una ben precisa posizione soggettiva.

La qualifica giuridica della cella come luogo aperto al pubblico non è da sottovalutare, dato che da tale collocazione possono conseguire effetti giuridici significativi in termini di responsabilità penale per il detenuto rispetto a fattispecie incriminatrici che presuppongono una condotta offensiva per la reputazione e l’onore del pubblico ufficiale percepita potenzialmente da più persone presenti.

Sul punto, la posizione della giurisprudenza di legittimità è pacifica, dato che – già nel 1983 – si riteneva come centrale nella definizione di cella come luogo aperto al pubblico fosse il rilievo che tutte le parti degli stabilimenti carcerari sono aperte ad una quantità indeterminata di persone, cioè a coloro che debbono esercitare la vigilanza sui detenuti stessi.

Ciò che rileva – secondo la Corte – è, infatti, unicamente che, “nel rispetto dei criteri che regolano l’accesso e la permanenza, un numero indeterminato di soggetti si trovino a convivere nella struttura” (cfr. atti osceni in C. Cass., Sez. III, 20 maggio 1983, n. 8600; C. Cass., Sez. I, 30 ottobre 1986, n. 1752 per il reato di porto e detenzione illegale di armi).

Con riguardo, nello specifico, al delitto di oltraggio, ai fini della sua configurabilità è, quindi, sufficiente che le espressioni offensive dirette al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, “poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie” (così, anche cfr. Cass. pen., 17 marzo 2016, n. 15440).

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Manca, La rilevanza penale della cella come luogo aperto al pubblico, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6