ARTICOLIDIRITTO PENALE

La richiesta di archiviazione della Procura di Palermo nel procedimento sulle ONG

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, richiesta di archiviazione, 13 giugno 2018
Pubblici Ministeri Camilleri – Cescon – Ferrara

Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, la richiesta di archiviazione, accolta dal GIP, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in un procedimento penale che vedeva coinvolto il personale di due ONG che, dopo aver soccorso dei migranti, si recavano presso il porto di Lampedusa, dove facevano sbarcare i migranti.

In punto di diritto, le fattispecie di reato ipotizzate, a carico di ignoti, erano quelle di associazione per delinquere (di cui all’art. 416, comma 6, cp) e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare sul territorio nazionale (di cui all’ art. 12 D. Lgs 286 del 1998).

La Procura di Palermo, dopo aver ricordato le coordinate giuridiche previste dal diritto internazionale con specifico riguardo al salvataggio in mare dei migranti e richiedenti asilo, si è soffermata sugli aspetti penalistici della condotta contestata e, in particolare, sulla scriminante prevista dall’art. 51 comma 1 c.p. (la quale, com’è noto, prevede che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”) e sull’art. 12 comma 2 del d.lgs. 286/98 (secondo cui, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato”).

Nel caso in esame – si legge nella richiesta di archiviazione – «avendo l’imbarcazione umanitaria soccorso dei migranti che si trovavano in stato di pericolo, la condotta trova giustificazione nella predetta disciplina dell’art. 51 c.p. per aver adempiuto ad un obbligo imposto da una norma giuridica internazionale».

Quanto, in particolare, alla nozione di pericolo tale da integrare la scriminante, il requstito della attualità «non deve essere intesa in senso assoluto, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l’azione necessitate, ma sta a significare che, nel momento in cui l’agente pone in essere il fatto costituente reato, esiste, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno».

A tal proposito è sufficiente rilevare – concludono i magistrati –  «come il sovraffollamento dei gommoni, la presenza a bordo di donne e minori imponga certamente agli operatori di considerare lo stato di pericolo in maniera evidentemente stringente e intervenire al più presto anche se le condizioni metereologiche non dovessero rappresentare, al momento del salvataggio, un problema».

Altro tema – scrive la Procura – riguarda l’operato della ONG relativo al mancato raggiungimento di altri porti di approdo più vicini rispetto a quelli in cui avveniva lo sbarco.

Circa tale aspetto, i pubblici ministeri hanno anzitutto richiamato il principio della «effettività del soccorso» e la «assoluta mancanza di cooperazione dello Stato di Malta nella gestione dei predetti eventi», i quali vanno letti alla luce del dovere giuridico di salvaguardare la vita dei migranti e di assicurare il rispetto dei principi umanitari.

Ebbene, dal momento che «le  operazioni di soccorso non si esauriscono nel mero recupero in mare dei migranti, ma devono completarsi e concludersi con lo sbarco in un luogo sicuro (POS, piace of safety)» – conclude la Procura – «il porto più vicino non deve individuarsi esclusivamente avuto riguardo alla posizione geografica, ma dovrà invece essere, necessariamente, quello che assicurerà il rispetto dei predetti diritti».

Redazione Giurisprudenza Penale

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