ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

Onus probandi incumbit ei qui custodit: quando le affermazioni della persona in stato detentivo prevalgono sull’inerzia dell’Amministrazione

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 24 maggio 2018 (ud. 11 maggio 2018), n. 23362
Presidente Di Tomassi, Relatore Magi

L’Autore commenta la pronuncia n. 23362/2018, nella quale si affronta il problema dei criteri metodologici che il Giudice di merito deve seguire nel caso in cui l’unico elemento conoscitivo a sua disposizione consista in quanto affermato dalla persona detenuta nell’atto introduttivo del procedimento di cui all’art. 35 ter O.P. (rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati), riscontrato, esclusivamente, dalla conferma dello status detentionis nel periodo della denunciata violazione dell’art. 3 CEDU.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Cappelletti, Onus probandi incumbit ei qui custodit: quando le affermazioni della persona in stato detentivo prevalgono sull’inerzia dell’Amministrazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6