Iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e della successiva sentenza: il Tribunale di Palermo solleva questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Palermo, Sez. III, Ordinanza, 19 marzo 2018
Giudice Elisabetta Stampacchia
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo ha sollevato una (nuova) questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002, con riferimento agli articoli 3 e 27 comma 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesti dall’interessato non siano riportate l’ordinanza di sospensione del processo emessa ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. e la sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.
Ricordiamo che analoga questione è già stata sollevata – ma non ancora definita – dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 novembre 2016, nella quale si evidenzia che la scelta legislativa di non ricomprendere tali provvedimenti tra quelli da non riportare nel casellario sia «opposta a quanto stabilito dal legislatore per percorsi processuali che pure addivengono a provvedimenti definitori non radicalmente diversi: sia l’art. 24 che l’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 prevedono, ciascuno alla lettera “e”, che non siano riportati nel casellario giudiziale, generale ed in quello penale, chiesti dall’interessato, i provvedimenti previsti dall’art. 445 del codice di procedura penale e [a]i decreti penali»; il che – ad avviso del giudice di Firenze – darebbe luogo a conseguenze irragionevoli, dal momento che «se l’imputato fosse rimasto acquiescente al decreto penale di condanna, del reato non sarebbe rimasta traccia sul suo certificato del casellario giudiziale chiesto dall’interessato, mentre ad oggi, pur essendosi egli attivato in un comportamento di utilità sociale che gli vale una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p., vedrà iscritta nel casellario giudiziale l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con conseguenze di immagine non lusinghiere e che avrebbe potuto evitare tenendo un comportamento di acquiescenza al decreto penale, ma, conseguentemente, non socialmente utile come invece e’ stata l’attività’ prestata con la messa alla prova».
Il Tribunale di Palermo, facendo proprie le critiche già avanzate da quello di Firenze ed evidenziandone di nuove, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale «anche al fine di un’eventuale riunione con l’incidente di costituzionalità relativo alle medesime disposizioni qui censurate già pendente (Tribunale di Firenze, ordinanza n. 47 del 18 novembre 2016, in Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie speciale «Corte costituzionale» – n. 14 del 5 aprile 2017), rispetto al quale presenta profili ulteriori ed autonomi».