Sul regime transitorio del D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 in tema di procedibilità a querela: l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 21 giugno 2018. informazione provvisoria n. 17
Presidente Carcano, Relatore Vessicchelli, P.G. Iacoviello (concl. diff.)
Come avevamo anticipato, il 16 maggio u.s. erano state rimesse alle Sezioni Unite due questione di diritto relative al recente D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (in vigore dal 9 maggio u.s.) che ha previsto l’estensione della procedibilità a querela per determinati reati.
Le questioni riguardano, in particolare, l’art. 12 del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela”, secondo cui «il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata»:
- «se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12 per l’eventuale esercizio del diritto di querela»;
- «se durante i novanta giorni decorrenti dall’avviso dato alla persona offesa, si sensi dell’art. 12 cit., operi la sospensione del termine di prescrizione».
All’udienza del 21 giugno u.s., le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: negativa per entrambi i quesiti.