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I criteri di attribuzione della responsabilità penale in capo al consigliere senza deleghe. Quando repetita iuvant

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 3 aprile 2018 (ud. 9 marzo 2018), n. 14783
Presidente Mazzei, Relatore Vannucci

La sentenza in epigrafe offre l’occasione per riflettere su una questione sempre attuale del diritto penale dell’economia, che consiste nei profili di responsabilità in capo ai membri non esecutivi, perché sprovvisti di deleghe gestorie, del Consiglio di amministrazione per fatti di reato nel complesso commessi da una società.

Si tratta di un tema attuale, certamente, ma che non è, o meglio non dovrebbe essere, controverso, poiché, come si vedrà nel prosieguo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito criteri chiari e certi per valutare l’operato dei consiglieri non delegati, facendone una applicazione invero stabile e costante. Purtuttavia, la presente riflessione s’impone in virtù del fatto che ai suddetti criteri mostra troppo spesso di non adeguarsi la giurisprudenza di merito, quando, nel giudicare la posizione di tutti i consiglieri, non di rado pronuncia sentenze di condanna anche nei confronti di coloro per i quali il fatto non costituisce reato, per difetto dell’elemento soggettivo, doloso o colposo a seconda della fattispecie contestata.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, I criteri di attribuzione della responsabilità penale in capo al consigliere senza deleghe. Quando repetita iuvant, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6