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Whistleblowing: tra discipline di settore e interventi di riforma

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6 – ISSN 2499-846X

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. “Legge sul Whistleblowing”) la quale ha introdotto un sistema pubblico e privato di tutela nei confronti dei lavoratori che segnalino reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio del proprio lavoro.

Prima dell’intervento di riforma, diverse erano state le discipline di settore a regolamentare la materia.

In primis, il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) il quale nell’art. 20 ha condensato una serie di obblighi a carico dei lavoratori, tra i quali quello di segnalare immediatamente al datore di lavoro le anomalie presenti in attrezzature, sostanze, materiali e dispositivi, obbligo gravante anche ove le anomalie non siano fonte di pericolo incombente per i lavoratori.

L’art. 52-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego, nella sua formulazione precedente, stabiliva che il dipendente che denunciava all’Autorità giudiziaria (ordinaria o contabile) o che segnalava al proprio superiore gerarchico condotte illecite conosciute in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sottoposto a sanzioni, licenziamento o a forme di discriminazione lavorativa, diretta o indiretta, conseguenti alla segnalazione effettuata, salvo l’integrazione dei reati di calunnia o di diffamazione o la responsabilità ex art. 2043 c.c. Infatti, al fine di evitare ipotetiche ripercussioni doveva essere garantito l’anonimato del segnalante.

Per quanto concerne l’ambito finanziario, il recepimento delle Direttive MiFID II e MiFIR ha costituito l’occasione per l’introduzione nel T.U.F. di una disciplina unitaria dei sistemi di segnalazione delle violazioni nel settore del mercato finanziario, contenuta negli articoli 4-undecies e 4-duodecies inerenti, rispettivamente, il c.d. whistleblowing interno ed esterno.

Nel settore bancario, invece, ai sensi dell’art. 52-bis T.U.B.,  il sistema interno di segnalazione delle violazioni dovrebbe: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente ed autonomo.

Un’importante evoluzione in materia di whistleblowing c’è stata anche nella normativa Anti-riciclaggio (AML). Ai sensi dell’art. 48 del Decreto 25 maggio 2017, n. 90, sono i dipendenti e le persone in posizione comparabile a poter effettuare segnalazioni di comportamenti in violazione delle disposizioni antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare procedure in grado di garantire la riservatezza dei soggetti segnalanti e segnalati, la tutela del segnalante da condotte ritorsive conseguenti la segnalazione e lo sviluppo di un apposito canale di segnalazione in grado di assicurare caratteristiche di specificità, indipendenza ed anonimato.vUlteriori spunti di riflessione sono stati recentemente forniti dalla European Data Protection Supervisor nelle sue “Guidelines on processing personal information within a whistleblowing procedure” pubblicate nel luglio 2016 e con le quali sono state dettate indicazioni per la creazione di “whistleblowing schemes” da parte di Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni così come previsto dal Regolamento (CE) n. 45/2001.

Ultima tappa di questo trend del Legislatore in tema di whistleblowing è rappresentato dalla legge 179/2017. La legge si compone di tre articoli: l’art. 1 modifica e potenzia la procedura pubblicistica ex art. 54 bis del TUPI, stante la sua ridotta efficacia e utilizzazione; l’art. 2 introduce il whistleblowing nel settore privato; infine, l’art. 3 mira ad armonizzare la nuova disciplina con le norme riguardanti il rapporto di lavoro e la riservatezza.

L’impressione è che la legge sul Whistleblowing potrebbe risultare efficace per raggiungere il suo fine, qualora riuscisse a bilanciare le due esigenze contrapposte in gioco: da un lato la tutela del segnalante che consente di accendere l’attenzione dell’ente su determinate condotte e dall’altro il possibile abuso o comunque l’uso scorretto e/o improprio di questo strumento.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Cardinale, Whistleblowing: tra discipline di settore e interventi di riforma, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6