ARTICOLIDiritto Penitenziario

Confermato il divieto di associarsi e corrispondere con l’associazione “Nessuno Tocchi Caino” per il detenuto in regime di 41-bis O.P.

Cassazione Penale, Sez. I, 19 giugno 2018 (ud. 5 aprile 2018), n. 28309
Presidente Iasillo, Relatore Rocchi

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte si è pronunciata su un tema – molto discusso e ampiamente diffuso nei giorni scorsi – che riguarda l’insieme dei limiti e delle preclusioni al diritto alla corrispondenza previste dall’art. 41-bis O.P. e dalle circolari ministeriali del DAP (vedi da ultima la n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017) per i detenuti sottoposti al regime del “carcere duro”.

Come è ormai noto, la Prima Sezione della Cassazione ha confermato (ritenendo la decisione del merito priva di contraddizioni e di vizi motivazionali, “lineare e priva d’ombre”) la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Torino, a sua volta confermativa della decisione del Magistrato di Sorveglianza di Novara, con cui si autorizzava il trattenimento di una missiva indirizzata dal detenuto ad una propria congiunta (con indicazioni di vincolare una somma di denaro, euro 200,00, per l’iscrizione al Partito Radicale) perché vi era il sospetto (si era quasi certi) che il contenuto della lettera fosse funzionale ad una donazione per l’associazione “Nessuno Tocchi Caino”.

Il sospetto si giustificava – secondo il Magistrato di Sorveglianza di Novara – dalle condotte precedenti assunte dal detenuto, con cui lo stesso, in elusione del divieto imposto da una circolare ministeriale DAP (e per l’esattezza la del 27 aprile 2015, n. 0147611) aveva più volte elargito del denaro al proprio legale con lo scopo diretto di sostenere l’associazione “Nessuno Tocchi Caino”.

La ratio di tale divieto – secondo la Cassazione – si coglierebbe nell’esigenza preventiva e securitaria di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza interna dell’istituto penitenziario a fronte di possibili proteste da parte della popolazione penitenziaria.

Al di là della correttezza formale delle pronunce e dell’iter argomentativo seguito dai giudici, si ritiene che tali decisioni mantengano fermo un divieto fortemente lesivo della dignità umana del detenuto: precludere, infatti, al detenuto di associarsi ad un movimento piuttosto che abbonarsi ad una rivista rappresenta una violazione alla libertà individuale non giustificata da esigenze preventive e securitarie.

La partecipazione consapevole del detenuto alla vita penitenziaria può solo rappresentare un valore aggiunto ed un valido contributo sia per il percorso di reinserimento sociale, sia per garantire un minimo di socializzazione, sia per incentivare il sentimento di appartenenza ad una comunità “virtuale”, un legame esterno con la collettività, in piena armonia con i principi costituzionali e nel pieno rispetto della legalità.

Redazione Giurisprudenza Penale

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