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La Grande Camera della Corte EDU deposita l’attesa sentenza in tema di confisca obbligatoria per lottizzazione abusiva. In breve, gli approdi raggiunti.

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6 – ISSN 2499-846X

Corte EDU, Grande Camera, G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia (ricorsi nn. 1828/06, 34163/07 e 19029/11)

In conseguenza dell’interesse mediatico e soprattutto giuridico della vicenda, informiamo i lettori che, a quasi tre anni di distanza dall’udienza avanti la Grande Camera, è stata depositata oggi la pronuncia relativa ad alcuni casi di confisca urbanistica prevista dall’art. 44, co. 2 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), misura che il giudice penale è obbligato a disporre quando accerti con sentenza definitiva il reato di lottizzazione abusiva, la quale era stata disposta nei confronti dei ricorrenti, quattro società ed una persona fisica.

Più in dettaglio, la vicenda riguarda i ricorsi relativi alle confische disposte in assenza di sentenza di condanna per fatti di lottizzazione abusiva nelle zone di Punta Perotti in Puglia, Golfo Aranci in Sardegna e nell’area del Comune di Reggio Calabria.

La Grande Camera con l’attesa sentenza di cui all’odierno deposito ha statuito:

  • che vi è stata violazione dell’articolo 7 (principio di legalità) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nei confronti di tutte le società ricorrenti, mentre;
  • che non vi è stata violazione dell’articolo 7 per quanto riguarda il ricorrente persona fisica;
  • all’unanimità, che vi è stata una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 (protezione della proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti;
  • di non dover decidere se vi sia stata violazione dell’art. 6 § 1 nei confronti della società G.I.E.M. S.r.l. o dell’art. 13 nei confronti delle società G.I.E.M. S.r.l. e Falgest S.r.l.;
  • che vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 2 (diritto alla presunzione di innocenza) nei confronti del ricorrente persona fisica;
  • all’unanimità, che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 (equa soddisfazione) non è matura per la decisione e dovrà, pertanto, essere riservata nella sua interezza.

I ricorrenti, in particolare, avevano sostenuto che la confisca urbanistica prevista dall’art. 44, co. 2 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) non fosse dotata di sufficiente base legale.

La Corte, preso atto del fatto che tutti i ricorrenti avevano subito la confisca dei loro beni per non essendo destinatari di una condanna formale, in conformità con la giurisprudenza Varvara c. Italia (su cui questa Rivista, ivi), ha ribadito che l’articolo 7 esclude la possibilità di irrogare una sanzione penale nei confronti di una persona senza l’accertamento ed una previa declaratoria della sua penale responsabilità, tale dovendosi intendere nella sostanza la confisca urbanistica, seppur formalmente di natura amministrativa, alla stregua dei criteri Engel.

Le società ricorrenti, inoltre, non erano state sottoposte ad alcun procedimento giurisdizionale. In considerazione del principio della personalità della responsabilità penale, il fatto che la confisca fosse stata applicata, nello specifico, a persone che non erano parti del procedimento, risulta incompatibile con l’articolo 7.

Al contempo, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva siano sostanzialmente evincibili dagli atti, ed il procedimento si sia concluso con declaratoria di intervenuta prescrizione, tali risultanze possano essere considerate, dal punto di vista sostanziale, come una condanna ai sensi dell’art. 7 CEDU, che, pertanto, non risulterebbe violato: il che ha portato ad escludere la sussistenza di una violazione del principio di legalità con riferimento alla posizione del ricorrente persona fisica.

E’ stata, inoltre, accertata la violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 (diritto di proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti a causa della natura sproporzionata delle misure di confisca.

Da ultimo, è stato rilevato come il ricorrente persona fisica sia stato dichiarato sostanzialmente responsabile dei fatti ascrittigli dalla Corte di cassazione, nonostante la declaratoria di prescrizione, a seguito di procedimenti in cui non era stato rispettato il suo diritto alla presunzione di innocenza; di tal che è stata ritenuta la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nei suoi confronti.

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Volendo accennare una prima valutazione a caldo, e riservato un commento più approfondito della pronuncia, può sicuramente dirsi che i ricorrenti hanno riportato un successo pieno nel merito delle doglianze fatte valere.

Merita, tuttavia, fin da subito segnalare l’evidente frattura nella Corte allorché ha ritenuto, a strettissima maggioranza, non sussistere la violazione dell’art. 7 CEDU nei confronti della persona fisica ricorrente sull’assunto che il principio di legalità può essere compatibile anche col mero accertamento sostanziale e non formale della penale responsabilità (§ 261).

Anche se, nello specifico, tale affermazione va valutata alla luce dell’accertata violazione dell’art. 6 § 2 CEDU sulla presunzione di innocenza, appare prima facie distonico il fatto che con riferimento alla medesima situazione di fatto venga ritenuta la lesione del principio di presunzione di innocenza ed esclusa quella del principio di legalità.

Il che, come spesso accade, non sembra agevolare il lavoro del Giudice nazionale nel suo ruolo di primo interprete della Convenzione.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Cappelletti, La Grande Camera della Corte EDU deposita l’attesa sentenza in tema di confisca obbligatoria per lottizzazione abusiva. In breve, gli approdi raggiunti, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6