Servizi di vigilanza passiva e reception presso le aziende: non occorre la licenza prefettizia
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Milano, 1 marzo 2018 (ud. 23 febbraio 2018), n. 2165
Giudice A. Ghinetti
1. La presente pronuncia offre interessanti spunti di riflessione in merito alla disciplina concernente l’organizzazione delle c.d. società di security, alle quali, come noto a tutti, le più importanti realtà imprenditoriali affidano oggi le attività di portierato e di vigilanza delle proprie sedi.
Questi i fatti: all’odierna imputata – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Società operante nel settore dei servizi di vigilanza e di portierato – veniva contestata la contravvenzione ex artt. 134-140 R.D. Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.) per aver organizzato ed effettuato, senza la prevista licenza prefettizia, servizi di vigilanza e videosorveglianza presso la sala di controllo di un noto palazzo milanese avvalendosi di personale privo della qualifica di guardie giurate. Come puntualizza subito la pronuncia in commento, “la contestazione nasce dal fatto che la legislazione in materia di pubblica sicurezza punisce con una contravvenzione chi svolge opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari senza la licenza del Prefetto” (p. 1).
2. Ciò premesso, il Tribunale sviluppa le proprie considerazioni prendendo spunto dalle principali norme con cui il T.U.L.P.S. disciplina la materia delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.
In particolare, l’art. 133 T.U.L.P.S. “riguarda le ipotesi in cui la tutela della sicurezza della proprietà privata è esercitata direttamente dal proprietario dei beni attraverso l’impiego di “guardie particolari” alle proprie dipendenze” mentre l’art. 134 T.U.L.P.S. “si riferisce invece alla possibilità che l’attività di vigilanza e custodia venga affidata “ad enti privati” che, in possesso della licenza del Prefetto, la esercitano per conto di terzi in forma imprenditoriale e al fine di lucro, avvalendosi di “guardie particolari”. Tra il proprietario dei beni da custodire o vigilare e l’impresa (l’istituto di vigilanza) si instaura, normalmente, un contratto misto di appalto e somministrazione (pp. 1-2).
Accanto a tali norme, poi, il Tribunale richiama l’originaria formulazione dell’art. 62 T.U.L.P.S. secondo cui le categorie dei portieri e dei custodi “laddove non rivestivano la qualità di guardie giurate, dovevano ottenere l’iscrizione in un apposito registro presso l’Autorità locale di pubblica sicurezza e svolgere una serie di adempimenti successivi” (p. 2).
Tale normativa è tuttavia stata oggetto di modifiche da parte della L. 340/2000, la quale ha abrogato l’art. 62 T.U.L.P.S., liberalizzando di conseguenza l’attività di portierato e di custodia.
A valle di questa modifica, ovviamente, hanno fatto ingresso nel mercato nuove forme di organizzazione imprenditoriale (es.: società di security o global service) aventi lo scopo di offrire servizi di sicurezza e vigilanza (accanto a servizi di pulizia, reception, guardiania etc.), senza esser sottoposti al vincolo della licenza prefettizia a cui sono soggetti (ex art. 134 T.U.L.P.S.) gli ordinari istituti di vigilanza.
Tra queste nuove realtà imprenditoriali sembrerebbe rientrare anche la Società di cui l’odierna imputata è Presidente del Consiglio di Amministrazione; pertanto, per dirimere la causa in oggetto, il Tribunale ritiene indispensabile rilevare gli elementi di specificità intercorrenti tra attività di portierato e di vigilanza privata, così da verificare se, nel caso che ci interessa, i servizi contestati possono essere inquadrati come mera attività di portierato o se, piuttosto, possono essere inquadrati come attività di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S.
A tal fine, la sentenza distingue le due attività attraverso un’approfondita disamina della normativa secondaria, delle circolari ministeriali, dei C.C.N.L. e della giurisprudenza in materia, a valle della quale sembra emergere che l’attività (liberalizzata) di mero portierato (o guardiania) “si svolge con servizi connaturati da prestazioni non implicanti un obbligo di difesa attiva degli immobili” (pp. 2-3). Servizi svolti da personale dipendente che, stando anche alle indicazioni fornite dal C.C.N.L. del portierato del 12.11.2012, può essere impiegato, oltre che in attività di vigilanza, anche in mansioni di custodia, di pulizia “ed altre accessorie (quali reception, ricezione della corrispondenza, controllo della funzionalità di impianti ed apparecchiature)” (p. 3).
Quindi, se così stanno le cose, le Società c.d. di global service possono organizzare ed effettuare, senza i vincoli normativi di cui all’art. 134 T.U.L.P.S., svariate attività, tra le quali rientrano “- il controllo delle infrastrutture di servizio, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici delle attrezzature elettroniche; – la registrazione dei visitatori, il controllo e nell’ispezione degli accessi; – il monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e l’obbligo, in caso di allarme, di dame immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell’immobile o dall’amministrazione per i necessari interventi; – verificare che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza dichiarare dove è diretta; – ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali; – svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas.” (pp. 3-4). Ne consegue così che “tali attività non rientrano nell’ambito delle attività di vigilanza e/o custodia a tutela dell’ordine pubblico, rappresentando, invece, una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi, trattandosi di tipici servizi di portierato e di guardianaggio. Si tratta, pertanto, di attività di vigilanza meramente passiva dell’immobile custodito” (p. 4).
Parallelamente, il Tribunale ritiene che le tradizionali attività di vigilanza privata consistono “nell’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile e, per tale ragione, richiede l’autorizzazione prefettizia” (p. 4).
Pertanto, tra i servizi espressamente riservati alle attività sottoposte all’autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. rientrano: “la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche; i servizi di vigilanza con unità cinofile; i servizi di teleallarme; i servizi di telesoccorso; i servizi di vigilanza di depositi di esplosivi;i servizi di vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico; i servizi di vigilanza fissa (piantonamento diurno e/o notturno ad un obiettivo) e quelli di vigilanza ispettiva (ispezione esterna e/o interna diurna e/o notturna ad uno o più obiettivi sensibili); i servizi di vigilanza non armata, diretta sistematicamente alla segnalazione via radio alle Forze dell’ordine, a mezzo di ricetrasmittenti, di reati contro il patrimonio mobiliare e immobiliare” (pp. 4-5).
A valle di questa disamina, conclude la sentenza, “è possibile stabilire che le attività di portierato e di vigilanza privata sono accomunate dal fatto che in entrambi i casi viene svolta un’attività di vigilanza ma ciò che contraddistingue le due attività è la natura di tale vigilanza: laddove la stessa è affiancata ad altre mansioni ed ha natura esclusivamente passiva, l’attività andrà configurata come portierato, laddove la stessa è invece attiva e attinente unicamente alla salvaguardia di beni mobili ed immobili dalle aggressioni dei terzi, l’attività andrà qualificata come vigilanza autorizzata” (p. 5).
3. Ciò posto, applicando tali criteri nel caso in esame, l’imputata deve essere mandata assolta.
In base agli elementi emersi nell’istruttoria dibattimentale, infatti, è stato possibile dimostrare che i servizi qui contestatati si sostanziavano in attività di mera vigilanza passiva che non legittimavano alcun potere di intervento diretto e che venivano svolte unitamente ad altre mansioni del tutto estranee all’attività di vigilanza privata organizzata; tanto è vero che lo stesso appaltante ha ammesso, in sede dibattimentale, di essersi rivolto ad altre Società per appaltare il servizio per eventi che richiedevano attività di vigilanza attiva.
In definitiva, l’attività qui contestata deve essere inquadrata come attività di portierato e guardiania: un'”attività che in seguito all’intervento legislativo del 2000 è totalmente liberalizzata e può essere svolta da soggetti privi della qualifica di guardie particolari giurate e in assenza di alcuna autorizzazione prefettizia” (p. 10).
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Servizi di vigilanza passiva e reception presso le aziende: non occorre la licenza prefettizia, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8