Contestazione di una circostanza aggravante e facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova: dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 517 c.p.p.
Corte Costituzionale, 5 luglio 2018 (ud. 21 marzo 2018), sentenza n. 141
Presidente e Relatore Lattanzi
Segnaliamo il deposito della sentenza n. 141 del 2018 con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. (reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento) sollevata dal Tribunale di Salerno.
Il giudice a quo, in particolare, dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine, l’imputato abbia facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova [ai] sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. relativamente al reato oggetto della nuova contestazione».
La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 517 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.