L’uso del taser da parte delle Forze dell’Ordine. Problematiche applicative e conseguenze giuridiche.
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8 – ISSN 2499-846X
1. L’uso del taser da parte delle Forze dell’Ordine.
In questi giorni è stato firmato un decreto con cui si dà avvio alla sperimentazione di un “altro mezzo di coazione fisica” in dotazione alle Forze dell’Ordine (come cita l’articolo 53 del nostro codice penale in riferimento al cosiddetto “uso legittimo delle armi”da parte dei pubblici ufficiali), ossia il TASER (acronimo di Thomas A. Swift’s Electric Rifle: che si riferisce al libro per bambini “Tom Swift and His Electric Rifle” – “Tom Swift e la sua pistola elettrica”, di Victor Appleton, 1911)
In via prodromica e sperimentale sarà dato in dotazione solo ad appartenenti delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) di alcune città e nel numero di trenta dispositivi. I destinatari seguiranno un corso specifico sull’utilizzo dell’arma (annoverabile nelle c.d. “armi proprie”).
Il Taser o pistola elettrica (o pistola a elettroshock ovvero dissuasore elettrico), è uno strumento che emette brevi scariche elettriche ad alta tensione e bassa intensità, idonee ad immobilizzare, ergo neutralizzare, il soggetto che le riceve. La sua precipua funzione sarebbe quella di evitare un contatto diretto tra persona in divisa ed il soggetto interessato. L’agente, a distanza dall’individuo, sparerebbe due dardi collegati a fili elettrici con l’arma (le punte delle freccette, lunghe circa tredici millimetri, munite di piccoli ardiglioni penetrano nella pelle o nei vestiti), colpendo il bersaglio e provocando nello stesso una momentanea paralisi dei muscoli: quindi, di fatto, neutralizzando temporaneamente la vittima (“l’azionamento del grilletto genera impulsi elettrici di circa cento microsecondi, con una frequenza di ripetizione degli impulsi di diciannove secondi, che provocano picchi di tensione pari a novecento volt e picchi d’intensità di 3,3 ampère nel corpo, con attenuazione rapida. L’intensità della corrente diminuisce molto rapidamente, secondo una costante di tempo – l’attenuazione – di circa dieci microsecondi. Secondo il fabbricante, il dispositivo presenta una tensione d’uscita di cinquantamila volt – tensione teorica a vuoto del trasformatore d’uscita del dispositivo – e un’intensità effettiva di 0,002 ampère – come valore effettivo è considerato il valore medio, che include gli intervalli senza corrente tra gli impulsi -. Un’unica pressione sul grilletto aziona una sequenza standard di cinque secondi. Tale sequenza può essere prolungata mantenendo la pressione sul grilletto o ridotta assicurando l’arma. Se il circuito elettrico è chiuso, poiché le freccette sono collegate al corpo, è possibile azionare una nuova sequenza premendo di nuovo il grilletto”).
Prima di evidenziare eventuali problematiche attinenti alle conseguenze giuridiche dell’uso di tale mezzo di coazione fisica, si rileva quelli che possono essere i potenziali rischi, concreti e conseguenti, per il soggetto che riceve le scariche elettriche. In primis è altamente probabile che la vittima, se in posizione eretta, allorché venga attinta dai dardi e dalle scariche, cada – o, addirittura, svenga – rischiando di battere violentemente il capo su una superficie, così provocando delle lesioni più gravi rispetto a quelle avute dalle scariche. Le linee guida, emesse dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, richiamano l’attenzione altresì “sull’ambiente circostante: per il rischio, anch’esso potenziale, di incendi o esplosioni”. Altro elemento di pericolo per la vittima riguarda lo stesso individuo e le sue condizioni psico-fisiche: se trattasi di persona anziana, un bambino o di donna in stato interessante, è ictu oculi evidente che le precauzioni nel non uso della stessa siano opportune. Ma l’operatore delle Forze dell’Ordine, come può conoscere, se non informato o palese all’evidenza (rectius: “visibile condizione di vulnerabilità”), se la vittima sia, ad esempio, cardiopatica o debilitata da uno stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza?
Dalle cronache – e dai dati di Amnesty International – si legge infatti che vi sono stati molti decessi a causa delle scariche elettriche. Non si conosce, o quantomeno non si ha una statistica precisa, su quali siano le cause ufficiali di tali decessi post uso del cosiddetto “dispositivo inabilitante”. Ma, richiamando il Rapporto del Consiglio Federale Svizzero del 2011 sui “rischi” dell’impiego (già in uso) del dispositivo inabilitante/taser, “ciò che preoccupa maggiormente i medici è che gli impulsi elettrici generati dal dispositivo inabilitante possano provocare aritmie cardiache che potrebbero portare all’arresto cardiaco. Si teme, più precisamente, che l’aritmia cardiaca possa degenerare in una fibrillazione ventricolare. Dal punto di vista medico occorre tuttavia sottolineare che..l’impulso elettrico non interferisce in alcun modo direttamente con il ritmo cardiaco..la corrente elettrica che attraversa l’organismo non dovrebbe investire la zona cardiaca, il che rappresenta un margine di sicurezza supplementare per quanto riguarda la soglia di fibrillazione ventricolare. Svariati studi scientifici trattano i potenziali effetti collaterali per il cuore. La maggior parte degli autori di tali studi ritiene che il rischio per una persona con il cuore sano di subire un’aritmia cardiaca dopo aver subito un’elettrocuzione, è praticamente nullo..Ciononostante, le persone che hanno problemi cardiovascolari e quelle che soffrono di stress e il cui organismo è già saturo di catecolamine – ormoni da stress endogeni, quali p. es. l’adrenalina -, corrono un rischio maggiore di subire effetti collaterali per il cuore. Anche il consumo di droghe – p. es. la cocaina -, che influiscono sulla circolazione sanguigna, accresce la vulnerabilità del cuore di fronte agli impulsi elettrici. Dall’esame autoptico della maggior parte dei decessi che possono essere messi in relazione all’impiego del dispositivo inabilitante, non è tuttavia risultato nessun caso riconducibile esclusivamente o parzialmente agli effetti del taser. Le scariche elettriche liberate dal dispositivo inabilitante sono innocue anche per i portatori di pacemaker, poiché gli impulsi elettrici del taser non pregiudicano il funzionamento di questo apparecchio. Svariati autori hanno tuttavia identificato un gruppo a rischio. Si tratta di persone sotto l’effetto di stupefacenti, estremamente agitate o affette da una malattia cardiovascolare. Per queste persone, di fatto, gli impulsi elettrici generati dal dispositivo inabilitante rappresentano un rischio supplementare poiché sollecitano ulteriormente il sistema circolatorio. L’impiego del taser, oltre a provocare effetti nefasti, ma non oggettivabili, sul funzionamento del cuore, rappresenta un rischio supplementare per la salute delle persone colpite dal dispositivo inabilitante. Nello specifico, si tratta delle cadute incontrollate in seguito all’immobilizzazione. Nella maggior parte dei casi le cadute provocano lividi innocui, ma può capitare che una caduta sia letale a causa delle gravi ferite alla testa..Il maggior pericolo per le persone colpite dal dispositivo inabilitante è la caduta..Per evitare ferite gravi, determinate parti del corpo non devono essere colpite dalle freccette. Si tratta in particolare del viso – ferite agli occhi – e dell’area genitale. In questo contesto, va menzionata una sindrome particolare e spesso citata dalla letteratura specializzata anglo-americana, ovvero la «sindrome da delirio eccitato» – excited delirium -, caratterizzata dall’iper-eccitazione e da uno stato di assenza psichica, che cagiona una forte ipertermia, la distorsione della realtà e il dispiego un’enorme forza fisica. Questi sintomi provocano un’acidosi metabolica che già di per sé può essere letale. Se una persona affetta da questa sindrome subisce un’elettrocuzione, corre un elevato rischio di tachicardia che può, a sua volta, portare alla morte improvvisa. Come già menzionato, spesso le persone colpite da questa sindrome sono tossicomani, i quali corrono un rischio maggiore già soltanto a causa degli effetti dello stupefacente..”.
Come si può notare il rischio potenziale per le vittime è presente. Quello che si vuole anche mettere in evidenza in questa disquisizione è la tutela, per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, sulle conseguenze del suo utilizzo. Per essere ancora più chiari, oltre ad una valutazione ex post nel caso di decesso di una persona nell’uso (legittimo) delle armi da fuoco, alla luce del dettato dell’articolo 53 del codice penale, non si comprende appieno la tutela per tali appartenenti in divisa allorché, come conseguenze nefasta e non voluta, la persona muoia a causa o per conseguenze nell’uso del taser.
Che garanzie giuridiche avrebbero? E se solamente sbagliassero mira e colpissero la vittima agli occhi o in altre parti sensibili? Ed in caso di lesioni permanenti o solo temporanee?
Per evitare prodromici rischi alla salute, sembra che i nostri taser saranno “personalizzati”, ossia caratterizzati da un amperaggio ridotto e con scariche ancora più corte rispetto ai cinque secondi standard (potrebbe essere adottato il modello taser X26 – il suo predecessore era il modello M26 – prodotto dalla Taser Internatonal Inc. ora Axon; vi sono poi i dispositivi concorrenti della marca Stinger o i nuovi modelli sempre sviluppati dal fabbricante Taser, come il C2, X3 O XREP).
Questa soluzione tecnica non spegnerebbe certamente le polemiche, promosse in primis da Amnesty International, sulla considerazione che il taser resti comunque uno strumento di tortura. (anche per l’ONU, dal 2007, l’arma è stata giudicata uno strumento di tortura). A questa critica si potrebbe rispondere che il taser è già in dotazione alle forze di Polizia di molti Paesi (ad esempio Stati Uniti in testa, Canada, Nuova Zelanda, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia e Svizzera in alcuni Cantoni).
Vero è che, però, sarebbe da comprendere cosa si debba intendere per “tortura” in questo caso: con un significato lato, ossia nel provocare aprioristicamente un dolore fisico, si potrebbe controbattere che, anche l’uso dello sfollagente (manganello) ad esempio, provocando dolore ed eventuali contusioni, sarebbe, astrattamente, uno strumento di tortura. Se contrariamente – ed in via meramente astratta -, si va a interpretare la stessa come “gravi conseguenze fisiche e psicologiche sui soggetti vittima di queste vere e proprie armi”, allora potrebbe palesarsi effettivamente la “violazione internazionale sulla tortura”. Ma, si ripete, la circostanza che siano in dotazione in molti Paesi, confliggerebbe con tale visione, in un certo senso restrittiva.
Si è parlato, nel prologo, di un corso che sosterranno coloro che avranno in dotazione i primi dissuasori elettrici. Non si conosce al momento quali nozioni – oltre quelle pratiche e tecniche – studieranno gli agenti. Si confida, però, che il nostro Dipartimento di Pubblica Sicurezza possa prendere, in un certo senso, come esempio quanto impartito ai membri della Polizia Svizzera (sempre a tutela dei nostri operatori). In Svizzera infatti “nella formazione di base, per impiegare un dispositivo inabilitante, sono richieste determinate conoscenze di base. La formazione verte sulle seguenti tematiche: – le disposizioni di sicurezza; – le condizioni giuridiche; – i primi soccorsi; – gli aspetti elettrici; – gli aspetti medici; – l’asfissia posturale; – il maneggiamento dell’arma; – gli esercizi pratici. La formazione è conclusa con un esame sugli aspetti teorici e pratici”.
Anche nello Stato Città del Vaticano sembra sia in dotazione il taser: un gruppo scelto di membri della Gendarmeria, accanto all’arma di ordinanza, è stato infatti equipaggiato con le armi elettriche (non ne si conosce il modello e il corso di preparazione sostenuto, ma sarebbe interessante una comparazione).
Si parlava, altresì, di prime indicazioni di massima (o linee-guida) emesse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’utilizzo del taser: “La distanza consigliabile per un tiro efficace è dai tre ai sette metri. Il taser va mostrato senza esser impugnato per far desistere il soggetto dalla condotta in atto. Se il tentativo fallisce si spara il colpo, ma occorre considerare per quanto possibile il contesto dell’intervento e i rischi associati con la caduta della persona dopo che la stessa è stata attinta. Bisogna inoltre tener conto della “visibile condizione di vulnerabilità” del soggetto (ad esempio una donna incinta) e fare attenzione all’ambiente circostante per il rischio di incendi, esplosioni, scosse elettriche”.
Ad avviso di chi scrive queste appaiono delle norme di buonsenso che, però, necessitano di un protocollo più accurato, per delimitarne l’uso (e l’eventuale abuso), anche a garanzia degli stessi operatori. Il timore palese dello scrivente, al di fuori del pericolo di abuso (naturalmente punibile ex lege), è quello di creare un “vuoto” che pesi sugli operatori e li coinvolga penalmente ogniqualvolta, per disgrazia, muoia la persona che subisca tale legittimo uso, per cause non volute ed ignote all’autore: cioè esser sottoposti ad un processo penale per stabilire, nelle singole occasioni, il nesso di casualità (rectius: rapporto, ex art. 40 c.p.) od il concorso di cause (a. 41) tra l’atto (uso del taser) ed il decesso della persona. Non si può certamente limitare la questione al sol fatto che la neo dotazione viene adottata per un uso meramente deterrente, senza poi utilizzarlo. Né, a mio avviso, si può paragonare questo nuovo mezzo di coazione fisica all’arma da sparo: le situazioni di utilizzo sono diametralmente differenti.
Si conclude sul punto richiamando il protocollo della Polizia di Miami che raccomanda di utilizzare il taser soltanto “in an arrest situation when a subject fails to comply with verbal commands and [emphasis theirs] physically resists efforts to effect an arrest, or to debilitate a subject to prevent serious injury to others” (tr.“in una situazione di arresto quando un soggetto non riesce a rispettare i comandi verbali e [sottolinea il loro] fisicamente resiste agli sforzi per effettuare un arresto, o per debilitare un soggetto per prevenire gravi lesioni agli altri”). Non credo che da noi sia applicabile, in via astratta, tale protocollo.
2. La norma attualmente vigente. Brevi richiami.
L’utilizzo del dissuasore elettrico, come già anticipato, rientra nell’articolo 53 c.p. (“uso legittimo delle armi”). Trattasi di una delle cosiddette “cause di giustificazioni” contenute nel nostro codice penale. A differenza delle altre cause di esclusione della colpevolezza previste, per esempio dagli articoli 51 e 52 cod. pen. (“adempimento di un dovere” e “legittima difesa”), l’uso legittimo delle armi – e degli altri mezzi di coazione fisica – oltre ad essere una c.d. scriminate propria rappresenta, da un lato un quid pluris rispetto a queste, dall’altro in parte le sintetizza. I problemi interpretativi gravitano precipuamente attorno alla nozione di “violenza e resistenza”, nonché al concetto di “proporzione”.
Per sintetizzare un argomento che sarebbe degno di approfondimento (così come compiuto, peraltro, in un mio saggio ad hoc) i maggiori problemi interpretativi della norma in esame sono focalizzati proprio sui tre concetti indicati. In primo luogo, il pubblico ufficiale (trattasi come visto di c.d. scriminante propria) deve essere costretto dalla necessità (ed urgenza) di far uso delle armi: ciò comporta che il loro uso non sia consentito quando si possa respingere la violenza o vincere la resistenza all’Autorità con mezzi diversi dall’utilizzo di qualsivoglia strumento di coazione fisica. Considerato, peraltro, il carattere di extrema ratio della scriminante, il requisito della “necessità” andrà interpretato anche nel senso che il pubblico ufficiale dovrà impiegare, tra i mezzi idonei a disposizione, quello meno lesivo: ad esempio, per disperdere la folla in tumulto, sarà consentito l’uso di gas lacrimogeni o idranti, tosto che ferire le persone (non consentito). Alla stregua di tale esempio paradigmatico, l’utilizzo della pistola taser dovrà – si ritiene – prevalere su quella da sparo, in via generale.
Si parla anche di un uso legittimo al ricorso alla forza, oltre che necessario, “proporzionato” (pur in assenza di una specifica previsione nella norma). Per non addentrarsi in una questione anche in tal caso molto complicata, si potrebbe dire che il requisito della proporzione deve essere analizzato sotto un duplice profilo: quello dei “mezzi usati” e quello degli “interessi in conflitto”. Utilizzando il criterio del minimo mezzo, si potrebbe evitare – astrattamente – una corretta imputazione per c.d. eccesso (art. 55 c.p.): ma la valutazione è, poi, da compiersi caso per caso.
Quanto ai concetti di violenza e resistenza, escluse forme minacciose meramente verbali ai danni delle Forze dell’Ordine, si deve intendere per violenza l’uso di qualsivoglia forma di energia fisica (comportamento attivo in atto) contro gli operatori.
3. Conclusioni.
Una personale valutazione sull’introduzione in dotazione dei taser verrà espressa dallo scrivente – seppur non necessaria e richiesta – al termine della presente analisi, dopo aver affrontato ancora alcuni punti. A leggere gli organi di stampa, la sua sperimentazione viene ritenuta utile dal Ministro dell’Interno, in quanto “può risultare più efficace e soprattutto può ridurre i rischi per l’incolumità personale degli agenti”. Con tale affermazione non posso che esser d’accordo. Sulla falsariga i vertici e non della Polizia.
Il mio timore, come già palesemente espresso all’interno del testo, consta nella circostanza che non ci sono, almeno per il momento, delle chiare linee-guida per il suo uso: sarò ripetitivo ma queste sarebbero a garanzia sia degli operatori che della cittadinanza.
Si prendano, ancora come esempio, le “raccomandazioni generali” contenute nella Relazione svizzera citata: “Chi impiega un dispositivo inabilitante deve osservare attentamente le disposizioni legali e regolamentari come pure le direttive interne sull’impiego dei dispositivi inabilitanti. Le unità con compiti di polizia verificano che ogni impiego di un dispositivo inabilitante sia proporzionale alle esigenze del caso e adeguato dal punto di vista della tattica di polizia. Esse tengono altresì conto dei gruppi di persone a rischio. Le disposizioni legali e regolamentari come pure le direttive interne sull’impiego dei dispositivi inabilitanti devono essere controllate regolarmente per essere, se necessario, completate e adeguate alle nuove conoscenze..Ogni impiego di un dispositivo inabilitante deve essere notificato a un’autorità preposta alla valutazione indicando quante volte e per quanto tempo il soggetto è stato colpito dalla corrente elettrica. In questo contesto va sottolineato che: – l’apparecchio di registrazione (se del caso la videocamera) deve essere letto dopo l’impiego del dispositivo inabilitante; – le freccette e le estremità dei cavi vanno conservate per almeno un anno ai fini di un’eventuale valutazione; – i dati sono valutati in forma strettamente anonimizzata al fine di ottimizzare la formazione e definire le linee politiche; – lo studio riguardo ai casi critici deve essere messo a disposizione delle unità interessate”.
I richiami compiuti sono solo alcune delle “raccomandazioni tecniche” a cui seguono quelle “legali” (che non si riportano, stante il differente ordinamento giuridico) per concludersi con quelle “mediche”, che, invece, si riportano per completezza: “Indipendentemente dal fatto che impieghino o meno il dispositivo inabilitante, le unità con compiti di polizia devono essere dotate di defibrillatore, che deve essere sempre disponibile nel loro veicolo. Gli agenti di queste unità devono essere istruiti circa l’uso del defibrillatore. In occasione d’interventi contro persone non particolarmente a rischio, le persone colpite da un dispositivo inabilitante vanno esaminate da un medico o da un membro del personale paramedico (soccorritore, infermiere), che verificherà se non sono state ferite. Le persone a rischio (affette da una malattia cardiovascolare, sotto l’effetto di stupefacenti o in preda a delirio eccitato devono essere sottoposte a un esame medico. La scheda informativa per il personale medico deve essere consegnata sistematicamente ad ogni persona (membri del personale medico o paramedico) incaricata dell’esame medico”.
Questo per significare che, con regole (rectius: norme) giuridiche certe nonché di ingaggio (linee-guida/protocolli), tutto sarebbe più chiaro, anche se non semplice: in quanto la teoria è chiaramente una cosa, la situazione reale è diversa.
Alla luce della attuale situazione, si ritiene che una sperimentazione del taser sia utile ed opportuna per rendere più sicura l’attività dei nostri operatori delle Forze dell’Ordine (temporeggerei, per il momento ma senza escluderla a priori, con la dotazione per gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria).
Non credo che la pistola elettrica possa sostituire quella da sparo – perché trattasi di situazioni di pericolo diametralmente opposte – ma può esser un ottimo deterrente in aggiunta all’arma già in dotazione. Ritengo che il taser sia un’alternativa allo spray urticante (capsicum) – già in dotazione – e un sostituto dell’arma da fuoco in talune specifiche occasioni.
Resto comunque perplesso, da un punto di vista giuridico, in caso di decesso della persona attinta dalla scarica elettrica o, solo, anche in caso di lesioni.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Continiello, L’uso del taser da parte delle Forze dell’Ordine. Problematiche applicative e conseguenze giuridiche, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8