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Condannati all’ergastolo per i delitti di cui agli artt. 630 e 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato e divieto di concessione dei benefici penitenziari: incostituzionale l’art. 58-quater c. 4 O.P.

Corte Costituzionale, 11 luglio 2018 (ud. 20 giugno 2018), sentenza n. 149
Presidente Lattanzi, Relatore Viganò

Diamo immediata notizia della sentenza con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena.

Art. 58-quater L. 26-7-1975 n. 354 (Divieto di concessione di benefici)
1.  L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale.
2.  La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma.
3.  Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4.  I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.
5.  Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
6.  Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.
7.  Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.
7-bis.  L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

I giudici costituzionali hanno ritenuto fondati i dubbi sollevati dal giudice a quo per contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost.: «l’appiattimento all’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4-bis o.p.  scrive la Corte – si pone in contrasto con il principio, sotteso all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena, della progressività trattamentale e flessibilità della pena, ossia del graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione della pena».

I profili di illegittimità costituzionale – si legge nella sentenza – «affliggono, in realtà, tanto la disciplina, in questa sede censurata, applicabile ai condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen., quanto l’identica disciplina dettata dallo stesso art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. per i condannati all’ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all’art. 289-bis cod. pen. Ne deriva gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche alla parte dell’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. che si riferisce ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato».

In conclusione, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Redazione Giurisprudenza Penale

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