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La proposta di legge Molteni ed altri in tema di legittima difesa e aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

Segnaliamo la pubblicazione sul sito della Camera dei Deputati della proposta di legge Molteni ed altri n. 274 – presentata lo scorso 23 marzo e stampata lo scorso 12 luglio – avente ad oggetto «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo».

Alla luce dei «recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali» – si legge nel documento- nella presente iniziativa legislativa «si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto, piuttosto, perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell’esimente in esame. Si è perciò fatta avanti nell’opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l’aggredito dalla parte del torto».

Pertanto, «si ritiene opportuna una modifica all’articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un’analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l’ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un’abitazione privata ovvero presso un’attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi».

Inoltre «occorre reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione, ed è quindi necessario modificare l’articolo 624-bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e del massimo. In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente per l’ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro».

Infine, «allo scopo di rendere effettive le misure proposte, si modifica, in caso di condanna, l’articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno e si prevede l’esclusione dai benefici stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario per coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall’articolo 624-bis del codice penale».

La proposta di legge si compone di 4 articoli:

Articolo 1
1. All’articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Articolo 2
1. L’articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Articolo 3
1. All’articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

Articolo 4
1. All’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624- bis».

Redazione Giurisprudenza Penale

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