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Processo Ruby-bis: prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata” e tutela della dignità della persona

Corte di Appello di Milano, Sez. IV, 16 luglio 2018 (ud. 7 maggio 2018), n. 3176
Presidente Caroselli, Relatore Pirola

Segnaliamo il deposito della sentenza della Corte di Appello di Milano nel cd. processo Ruby-bis.

In punto di diritto, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale della norma che sanziona il favoreggiamento della prostituzione nei casi in cui tale condotta venga posta in essere nei confronti di donne che hanno volontariamente e liberamente scelto di offrire il proprio corpo in cambio di denaro o altre utilità (cd. escort).

Secondo la Corte milanese «il bene protetto dalla normativa in materia di prostituzione viene individuato nella tutela della dignità della persona esplicata attraverso l’attività sessuale insuscettibile di essere oggetto di contrattazione o di atti aventi rilevanza patrimoniale o fonte di vantaggi patrimoniali per chi intenda approfittarne. Pertanto, ai fini dalla configurabilità dei reati connessi alla prostituzione, diviene irrilevante l’atteggiamento soggettivo della prostituta e, di conseguenza, sia la sua eventuale adesione al compimento di atti prostitutivi, sia, ancor più, la sua scelta di fare del compimento di atti sessuali dietro corresponsione di un prezzo o di una utilità una attività professionale o comunque una scelta di vita».

Ne deriva che la «contrattualizzazione dell’attività sessuale – propria della attività delle cd. escort – ancorchè scelta deliberatamente e liberamente, risulta proprio porsi in contrasto con la tutela della dignità della persona, che è il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che punisce la condotta di agevolazione della prostituzione» e, pertanto, «non può essere ritenuta una forma di espressione della libertà della persona oggetto di tutela costituzionale».

Nemmeno sussistono lesioni – prosegue la Corte – del principio di offensività, in quanto «la condotta agevolatrice della altrui prostituzione, ancorchè posta in essere nei confronti di donne che scelgono liberamente di operare uno scambio contrattualistico tra prestazioni sessuali e vantaggi patrimoniali, è di per sé funzionale alla protezione del bene giuridico della tutela della dignità della persona che risulta leso anche da tali condotte, pur liberamente scelte da chi le pone in essere».

Ricordiamo, come abbiamo anticipato, che identica questione è stata invece ritenuta non manifestamente infondata (oltre che rilevante) nel processo a carico di Giampaolo Tarantini + altri pendente davanti alla Corte di Appello di Bari, la quale, con ordinanza del 6 febbraio 2018, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma primo, nr. 4) prima parte e nr. 8) della Legge Merlin (Legge 20 febbraio 1958, n. 75), nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 comma 2, 27 e 41 della Costituzione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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